di Fabrizio Pinna. La riforma elettorale sostenuta dal governo Meloni, approvata oggi in via definitiva dalla Camera dei deputati con 227 sì e 164 no, archivia i collegi uninominali utilizzati nelle consultazioni del 2018 e del 2022, reintroduce la preferenza per gli elettori, con i capolista che però rimangono bloccati, e introduce un premio di maggioranza fisso, pari a settanta seggi alla Camera e trentacinque al Senato.
Senza entrare nel merito del dibattito politico che ha accompagnato l’iter della riforma e le contestazioni sollevate dalle opposizioni (leggi qui, per dibattito e dichiarazioni di voto oggi), vediamo più da vicino il funzionamento del nuovo sistema e i tratti distintivi rispetto al modello adottato nelle ultime due tornate elettorali.
Sommario
Il punto di partenza: come si è votato nel 2018 e nel 2022
Per capire che cosa cambia bisogna avere in mente il sistema che va in archivio. Le due ultime elezioni politiche si sono svolte con la legge 165 del 2017, il cosiddetto Rosatellum: un sistema misto, in cui tre ottavi dei seggi venivano assegnati in collegi uninominali — un solo eletto per collegio, quello che prendeva più voti degli altri, senza ballottaggio — e i restanti cinque ottavi venivano distribuiti in proporzione ai voti nei collegi plurinominali, su liste bloccate e senza possibilità per l’elettore di indicare un nome.
In concreto, nel 2022 significava 147 collegi uninominali alla Camera (142 nel territorio nazionale ordinario, più l’unico della Valle d’Aosta e i quattro del Trentino-Alto Adige) e 74 al Senato (67 più quello valdostano e i sei trentini e altoatesini), con 242 deputati e 122 senatori eletti con metodo proporzionale. L’elettore disponeva di un solo voto su un’unica scheda: il segno sul simbolo di lista valeva anche per il candidato uninominale collegato, e viceversa. Nessuna preferenza: i parlamentari erano scelti dai partiti attraverso l’ordine di presentazione nelle liste e la designazione nei collegi uninominali.
Due conseguenze di quel meccanismo sono state decisive nelle ultime due tornate: il peso delle coalizioni, perché la quota uninominale premiava chi riusciva ad allearsi anche solo per vincere i collegi; e la geografia, perché i collegi uninominali potevano essere vinti da forze diverse a seconda del territorio, producendo un risultato finale costruito pezzo per pezzo.
Che cosa diventa: un proporzionale con un premio sopra
Il primo cambiamento è anche il più semplice da raccontare: i collegi uninominali spariscono. I 142 seggi della Camera e i 67 del Senato che venivano assegnati con quel metodo nel resto del Paese vengono riversati nei collegi plurinominali che li contenevano. I collegi plurinominali e le ventotto circoscrizioni restano esattamente quelli di oggi, quelli disegnati dal decreto legislativo 177 del 2020: nessuna nuova mappa, nessun ridisegno dei confini, con la sola eccezione della provincia di Bolzano al Senato. La legge abroga anzi il meccanismo di revisione periodica dei collegi previsto dalla legge del 2017, che in nove anni non è mai stato applicato.
Al posto dell’uninominale subentra un premio in seggi, che la legge chiama premio di governabilità: settanta seggi alla Camera e trentacinque al Senato, sottratti in partenza dal mazzo da distribuire proporzionalmente e assegnati in blocco a chi arriva primo, se ricorrono le condizioni che vedremo. La differenza rispetto all’uninominale è di natura, non solo di quantità: i collegi uninominali potevano essere vinti da soggetti diversi a seconda dei territori, mentre il premio va interamente a un solo vincitore individuato sul piano nazionale.
Poiché il premio vale circa la metà dei seggi uninominali che sostituisce, la quota di Parlamento assegnata con metodo proporzionale aumenta in modo netto. Alla Camera passa dal 63 per cento attuale all’81 per cento nel caso in cui il premio scatti, e al 99 per cento se non scatta; al Senato dal 63 al 79 per cento, e al 96,5 per cento senza premio.
| Come vengono assegnati i seggi | Oggi (2018 e 2022) | Nuova legge, con premio | Nuova legge, senza premio |
|---|---|---|---|
| Camera: proporzionale in Italia | 242 | 314 | 384 |
| Camera: uninominali / premio | 142 | 70 | — |
| Senato: proporzionale in Italia | 122 | 154 | 189 |
| Senato: uninominali / premio | 67 | 35 | — |
Restano fuori da questo conto, perché seguono regole proprie, i seggi di Valle d’Aosta, Trentino-Alto Adige e circoscrizione Estero: in tutto 16 alla Camera e 11 al Senato.
C’è poi un dettaglio che conta nei casi di crisi istituzionale: se si votasse per il rinnovo della sola Camera, ipotesi prevista dall’articolo 88 della Costituzione, i partiti non presenterebbero le liste per il premio e la distribuzione dei seggi sarebbe integralmente proporzionale.
Il premio di governabilità: quando scatta, quanto vale, dove si ferma
Il premio è l’elemento intorno a cui ruota tutta la riforma, e le condizioni perché scatti sono tre, tutte da verificare insieme. La prima: averne preso più di tutti, cioè aver conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale. La seconda: aver raggiunto almeno il 42 per cento dei voti validi. La terza, ed è la novità che rende il meccanismo diverso da tutti i precedenti italiani, è che entrambe le condizioni devono ricorrere in favore dello stesso soggetto e in entrambe le Camere.
Quest’ultimo vincolo si traduce in una regola secca: se la lista o coalizione arrivata prima alla Camera non è la stessa arrivata prima al Senato, oppure se il 42 per cento manca anche in uno solo dei due rami, il premio non viene assegnato da nessuna delle due parti, i settanta e i trentacinque seggi tornano nella distribuzione proporzionale generale e nessuno dei candidati delle liste presentate per il premio entra in Parlamento. È un meccanismo tecnico che ha una ragione politica precisa: evitare maggioranze divergenti tra Camera e Senato, visto che si vota su due schede distinte e l’elettore può differenziare il proprio voto. A questo fine i partiti devono dichiarare, al momento del deposito, il collegamento tra la propria offerta alla Camera e quella al Senato.
Il premio ha un ammontare fisso: non cresce né si riduce a seconda dei voti, scatta per intero o non scatta affatto. E ha un tetto. Se sommando i seggi del riparto proporzionale, quelli del premio e quelli ottenuti in Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige il vincitore superasse 220 seggi alla Camera o 113 al Senato, i seggi in eccesso gli vengono sottratti dalla quota proporzionale e redistribuiti. Restano fuori dal tetto i soli seggi eventualmente conquistati nella circoscrizione Estero.
Quanto basta, in pratica? Alla Camera, ipotizzando che nessun voto vada disperso su liste sotto soglia, il 42 per cento dei 314 seggi proporzionali fa circa 132 seggi, che sommati ai settanta del premio portano a 202: uno in più dei 201 che fanno la maggioranza assoluta. Al Senato lo stesso calcolo dà un risultato meno sicuro: il 42 per cento dei 154 seggi proporzionali fa circa 65, che con i trentacinque del premio arrivano a 100, uno in meno dei 101 necessari. La maggioranza, in quel caso, dipenderebbe dai seggi ottenuti in Trentino-Alto Adige, in Valle d’Aosta e all’estero — e dal fatto che al Senato i seggi non si distribuiscono a livello nazionale ma regione per regione, come impone l’articolo 57 della Costituzione, con effetti meno prevedibili.
Una precisazione che pesa nel calcolo della soglia: per le coalizioni, il totale nazionale dei voti è la somma dei voti di tutte le liste coalizzate, comprese quelle che non superano lo sbarramento. Il punto è stato modificato tre volte durante l’iter — l’Aula della Camera aveva deciso di escludere i voti delle liste sotto soglia, il Senato li ha reinseriti — e non è un tecnicismo: significa che le liste minori di una coalizione, anche quelle destinate a non eleggere nessuno, contribuiscono comunque ad avvicinare l’alleanza al 42 per cento.
La scheda e il voto: tornano le preferenze
Per chi entra nella cabina elettorale questa è la novità più tangibile, ed è arrivata tardi: l’ha introdotta il Senato, in Aula, nella fase finale dell’iter. Si torna a poter indicare un nome, sebbene il capolista resti però bloccato.
L’elettore continua a disporre di un solo voto su un’unica scheda, che si esprime tracciando un segno sul rettangolo contenente il simbolo della lista. Accanto al simbolo compaiono i nomi dei candidati del collegio plurinominale e, in un rettangolo sottostante, i nomi dei candidati della lista circoscrizionale presentata per il premio — che in caso di coalizione è la stessa per tutti gli alleati, raccolta insieme ai loro simboli in un riquadro comune. Un segno apposto soltanto su quel rettangolo vale come voto alla lista collegata, e se le liste collegate sono più di una il voto si ripartisce tra loro in proporzione ai voti ottenuti nel collegio.
Accanto al nome di ciascun candidato del collegio plurinominale, con l’eccezione del capolista, compare un quadratino. L’elettore può barrarne fino a tre, esprimendo così fino a tre preferenze per candidati della lista votata. È il modello della cosiddetta preferenza agevolata, già in uso nella legge elettorale della Regione Toscana: non si scrive il nome, si appone un segno. Se si esprimono più preferenze, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l’annullamento della seconda e della terza nell’ordine di lista. Barrare il nome del capolista, invece, non vale come preferenza ma come voto alla lista.
Il capolista resta dunque bloccato, ed è lui il primo proclamato eletto se alla lista spettano seggi nel collegio; dal secondo in avanti l’ordine è determinato dalla graduatoria delle preferenze ricevute, e a parità di preferenze prevale l’ordine di presentazione. Il voto disgiunto resta vietato: un segno su una lista e una preferenza per un candidato di un’altra lista annullano la preferenza.
Cambia anche la composizione delle liste. Oggi i candidati nei collegi plurinominali sono da due a quattro, tutti bloccati. La nuova legge ne fissa il numero a sette per ogni lista di collegio, capolista compreso, con obbligo di alternanza di genere lungo tutta la lista. Le liste circoscrizionali per il premio, invece, avranno da uno a cinque nomi a seconda del peso demografico della circoscrizione, non sono numerate sulla scheda — perché in caso di premio vengono eletti tutti — e su di esse non si possono esprimere preferenze. Sul fronte delle quote di genere, il Senato ha soppresso il tetto del 60 per cento per il genere sovrarappresentato tra i capilista: resta l’alternanza all’interno di ogni lista di collegio, mentre il limite del 60 per cento si applica al totale nazionale dei candidati nelle liste per il premio.
Chi entra: le soglie di sbarramento
Le soglie restano nell’ordine di grandezza a cui si è abituati, ma la loro architettura è stata riordinata e in un punto semplificata a favore dei partiti piccoli.
Accedono alla ripartizione dei seggi tutte le liste che superano il 3 per cento dei voti validi sul piano nazionale, siano coalizzate o no e indipendentemente da quanto ha preso la coalizione di cui fanno parte. Le coalizioni devono superare il 10 per cento, avendo al proprio interno almeno una lista oltre il 3 per cento. La novità è il ripescaggio: per ciascuna coalizione sopra il 10 per cento entra comunque anche la prima delle liste rimaste sotto il 3 per cento. Oggi, invece, le liste coalizzate sotto il 3 per cento restano fuori senza eccezioni.
Per le liste rappresentative delle minoranze linguistiche riconosciute nelle regioni a statuto speciale — materia su cui il Senato è intervenuto — la soglia è il 20 per cento dei voti validi nella regione. Una lista di minoranza non coalizzata che non raggiunga quel 20 per cento accede ai seggi anche se i candidati da essa sostenuti risultano eletti in almeno un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione: una norma tagliata sul Trentino-Alto Adige, che alla Camera ha quattro collegi uninominali.
Al Senato le soglie sono le stesse e restano calcolate su base nazionale, con la deroga già oggi prevista per le liste che superino il 20 per cento dei voti espressi in una sola regione.
Il nome del premier e le regole per presentarsi
Una novità che non si vedrà sulla scheda ma peserà nella campagna elettorale: i partiti che depositano il contrassegno dovranno indicare, nel programma elettorale, nome e cognome della persona proposta per l’incarico di Presidente del Consiglio. In caso di coalizione il nome è obbligatoriamente lo stesso per tutti gli alleati. La norma fa salve esplicitamente le prerogative del Presidente della Repubblica sulla nomina dei ministri e il divieto di vincolo di mandato parlamentare, e il nome non comparirà sulla scheda elettorale.
Presentare le liste diventa più oneroso. Le sottoscrizioni richieste per ciascun collegio plurinominale passano dalle attuali 1.500 (massimo 2.000) a un minimo di 6.000 e un massimo di 7.000: un quadruplicamento. Il regime derogatorio è però articolato. I partiti costituiti in gruppo parlamentare o in componente del gruppo misto in almeno una delle due Camere restano alla vecchia quota di 1.500-2.000 firme; quelli costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere all’inizio della legislatura sono del tutto esonerati dalla raccolta — e qui c’è una differenza rispetto a oggi, che richiede il gruppo in entrambi i rami. Per le prime elezioni dopo l’entrata in vigore, due norme transitorie fissano la data di riferimento di questi requisiti: il 31 dicembre 2025 per l’esonero totale, la data di entrata in vigore della legge per la riduzione a 1.500 firme.
Cambia anche l’obbligo di diffusione territoriale: ogni lista dovrà presentare candidature in almeno la metà delle ventotto circoscrizioni, quindi in almeno quattordici. La Camera aveva fissato la soglia a un terzo, il Senato l’ha alzata. Resta l’obbligo, non toccato, di presentarsi in almeno due terzi dei collegi plurinominali di ciascuna circoscrizione in cui si corre. Sono esentate da questo requisito le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute presentate solo in una regione a statuto speciale.
Le pluricandidature restano, con un reticolo di vincoli nuovo. Lo stesso candidato può figurare in fino a cinque liste di collegio plurinominale, indifferentemente come capolista o in altra posizione, e in una sola lista circoscrizionale per il premio. Chi è candidato in una lista per il premio deve candidarsi anche in almeno un collegio plurinominale della stessa circoscrizione, come capolista oppure in una posizione successiva purché tutti i candidati che lo precedono siano a loro volta candidati nelle liste per il premio: un meccanismo a cascata che impedisce di scavalcare candidati privi di quella copertura. In caso di elezione sia nella lista per il premio sia in un collegio, il candidato è proclamato nella lista per il premio.
Valle d’Aosta, Trentino-Alto Adige e il voto all’estero
Tre pezzi del Paese continuano a votare con regole proprie, e la riforma ne ridisegna il rapporto con il resto d’Italia.
La Valle d’Aosta resta un unico collegio uninominale. Il Trentino-Alto Adige mantiene alla Camera i quattro collegi uninominali oggi vigenti (Trento, Rovereto, Bolzano, Bressanone) e assegna i restanti tre seggi con metodo proporzionale; al Senato conserva i suoi sei collegi uninominali, tre per ciascuna provincia autonoma. Qui si colloca l’unico ridisegno di confini previsto dalla riforma: l’articolo 3, interamente riscritto dal Senato, modifica i confini dei tre collegi senatoriali della provincia di Bolzano.
La soluzione trovata per queste due circoscrizioni è un compromesso costruito nel corso dell’iter alla Camera, e vale la pena capirlo perché è a due velocità. I voti espressi in Valle d’Aosta e in Trentino-Alto Adige contano per il computo nazionale: per il superamento delle soglie di sbarramento, per stabilire chi è arrivato primo e per verificare il raggiungimento del 42 per cento necessario al premio. Ma non contano nella distribuzione dei seggi del resto del Paese: i seggi delle due circoscrizioni sono assegnati esclusivamente sulla base dei voti espressi in quei territori, e vengono conteggiati nel tetto dei 220 e dei 113 seggi. Per la Camera è una novità anche sul versante del Trentino-Alto Adige, i cui seggi proporzionali oggi rientrano nella distribuzione nazionale. Il precedente storico è la legge 270 del 2005, che escludeva del tutto la Valle d’Aosta dal premio e includeva del tutto il Trentino-Alto Adige: su quella disparità la Corte costituzionale non è mai stata chiamata a pronunciarsi.
Sulla circoscrizione Estero gli interventi sono due. Il primo riduce le ripartizioni geografiche: per gli otto deputati si passa da quattro a due — l’Europa resta a sé, mentre America meridionale, America settentrionale e centrale, Africa, Asia, Oceania e Antartide si fondono in un’unica ripartizione — e per i quattro senatori la circoscrizione diventa di fatto un collegio unico. Il secondo interviene sulla sicurezza del voto per corrispondenza: il certificato elettorale sarà corredato di un tagliando con codice alfanumerico a lettura ottica identificativo dell’elettore, che l’elettore deve firmare e spedire in busta separata dalla scheda, pena l’annullamento; la stampa e l’imbustamento potranno essere effettuati in Italia dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato; i consolati dovranno pubblicare sul proprio sito il numero di plichi ricevuti e spediti; e la pena per il voto plurimo passa dalla reclusione da uno a tre anni a quella da due a cinque anni. Per il 2027 sono autorizzati 21 milioni di euro per la spedizione del materiale con posta raccomandata e 3 milioni per i dispositivi di lettura ottica.
Il voto dei fuori sede diventa una regola stabile
È la parte della riforma che riguarda il maggior numero di persone comuni, e in questa forma non era mai esistita. Finora il voto fuori sede era stato ammesso solo in via sperimentale: alle europee del 2024, limitatamente agli studenti, e al referendum del 2025, allargato a studio, lavoro e cure mediche. La nuova legge lo rende una disciplina stabile per le elezioni politiche, le europee e i referendum abrogativi e costituzionali.
Presso l’ufficio elettorale di ogni comune viene istituito un elenco degli elettori fuori sede. Può chiedere l’iscrizione chi è temporaneamente domiciliato, per motivi di studio o di lavoro, in un comune di una regione diversa da quella in cui è iscritto nelle liste elettorali, con un periodo minimo di permanenza di nove mesi; la domanda va presentata entro il 31 dicembre per le consultazioni dell’anno successivo. Chi matura la condizione dopo quella data può presentarla entro trenta giorni e comunque non oltre il quarantacinquesimo giorno prima del voto.
Una disciplina a sé riguarda i motivi di salute: chi per documentati motivi di cura riceve assistenza sanitaria, terapia o trattamento medico per almeno tre mesi, periodo che comprenda la data del voto, presso una struttura sanitaria in un’altra regione, può chiedere l’iscrizione fino al quarantacinquesimo giorno prima. Il Senato ha esteso questa possibilità ai caregiver familiari che per almeno tre mesi assistono una persona ricoverata fuori regione, e ai genitori e familiari conviventi che accompagnino un minore nella stessa condizione.
La domanda si presenta — personalmente o per via telematica — al comune di temporaneo domicilio, con documento d’identità e certificazione della condizione; il comune di residenza conferma il diritto di voto e annota sulla lista sezionale che l’elettore voterà altrove. Entro il decimo giorno precedente, il comune di temporaneo domicilio rilascia un’attestazione di ammissione al voto con l’indicazione della sezione. Gli elettori fuori sede vengono distribuiti nelle sezioni ordinarie secondo un criterio di prossimità e, di norma, in misura non superiore al dieci per cento degli iscritti alla sezione: nessuna sezione speciale, dunque, a differenza della sperimentazione del 2024.
Un punto che vale la pena sottolineare, perché cambia il significato concreto del voto: il fuori sede vota per le liste e i candidati della circoscrizione in cui ricade il comune di temporaneo domicilio, non per quelli della circoscrizione di provenienza. Alle europee del 2024 valeva la regola opposta. Il Servizio Studi osserva che questo potrà avere riflessi sulla platea degli elettori all’interno dei singoli collegi, perché la ripartizione dei seggi tra circoscrizioni continua a essere calcolata sulla popolazione residente. Per dare un’idea dell’ordine di grandezza finora osservato: alle europee del 2024 gli studenti fuori sede registrati furono 23.764, e circa l’80 per cento di loro votò effettivamente.
Il nodo costituzionale
Ogni premio di maggioranza, in Italia, si misura con due sentenze della Corte costituzionale, e il dossier dei Servizi Studi dedica loro un’appendice.
Con la sentenza 1 del 2014 la Corte dichiarò incostituzionale il premio della legge 270 del 2005 proprio perché non prevedeva alcuna soglia minima di consensi al di sotto della quale il premio non potesse scattare, rendendo possibili effetti eccessivamente distorsivi della rappresentanza. Nella stessa sentenza censurò il premio al Senato, assegnato su base regionale, perché rendeva la maggioranza “il risultato casuale di una somma di premi regionali” e poteva favorire maggioranze non coincidenti nei due rami del Parlamento. Con la sentenza 35 del 2017 ritenne invece legittimo il premio della legge 52 del 2015, assegnato al primo turno a chi raggiungesse il 40 per cento dei voti, proprio in ragione di quella soglia minima; e giudicò ammissibili le “liste corte”, purché il numero di candidati sia abbastanza esiguo da garantirne l’effettiva conoscibilità.
La nuova legge si misura con quei precedenti su tre fronti. La soglia del 42 per cento è più alta del 40 per cento ritenuto ammissibile nel 2017. Il coordinamento obbligatorio tra le due Camere risponde direttamente alla censura del 2014 sulle maggioranze divergenti. Le liste di sette candidati con capolista bloccato e preferenza multipla si collocano nella direzione indicata dalla sentenza del 2017, più lunghe delle attuali liste di massimo quattro nomi ma non più integralmente bloccate.
Sul punto dell'”eccessività” del premio il dossier segnala che la Corte non ha mai fissato un valore massimo di seggi: ha definito il limite in termini di “eccessiva divaricazione tra la composizione dell’organo della rappresentanza politica e la volontà dei cittadini espressa attraverso il voto”. Applicando quel criterio, i Servizi Studi calcolano che l’effetto distorsivo effettivo del premio è inferiore alla sua consistenza nominale, perché i settanta seggi si sommano a una base proporzionale calcolata su 314 seggi anziché su 384: il valore massimo si registra in corrispondenza del 42 per cento dei voti e vale circa 41 seggi, il 10,3 per cento della composizione della Camera, e decresce man mano che il consenso del vincitore aumenta, azzerandosi poco oltre il 57 per cento. Il calcolo ipotizza però che nessun voto si disperda su liste sotto soglia: se la dispersione c’è, come è sempre avvenuto, l’effetto distorsivo complessivo cresce, a vantaggio di tutte le liste ammesse al riparto e quindi anche del vincitore. Per confronto, il premio giudicato ammissibile nel 2017 produceva uno scostamento fino a 15 punti percentuali, dal 40 per cento dei voti al 55 per cento dei seggi. Il tetto dei 220 seggi corrisponde al 55 per cento dei 400 deputati.
L’iter, in breve
L’esame in Commissione Affari costituzionali alla Camera è cominciato il 31 marzo 2026. Dopo due cicli di audizioni e oltre 750 emendamenti presentati, l’Assemblea della Camera ha approvato il testo il 16 luglio 2026. Trasmesso al Senato il 17 luglio, il provvedimento è stato esaminato dalla Commissione Affari costituzionali ma l’esame degli emendamenti non si è concluso in tempo: sono stati votati tutti direttamente in Aula, e il 15 settembre 2026 il Senato ha approvato il testo con modificazioni. Di qui il ritorno alla Camera per la seconda lettura, nella quale — ai sensi dell’articolo 70, comma 2, del regolamento — si vota soltanto sulle modifiche introdotte dal Senato e sugli emendamenti a esse conseguenti. La Commissione Affari costituzionali ha concluso l’esame il 30 settembre 2026, ed è con il voto finale dell’Aula che la legge è stata licenziata.
Le modifiche di maggior peso apportate dal Senato sono quattro: l’introduzione delle tre preferenze, con tutto il corredo di norme su scheda, validità del voto e proclamazione degli eletti; la fissazione a sette dei candidati nelle liste di collegio e la soppressione della quota di genere tra i capilista; il reinserimento nei totali di coalizione dei voti di tutte le liste coalizzate; e l’innalzamento a metà delle circoscrizioni dell’obbligo di presentazione delle liste. Nel passaggio alla Camera, in precedenza, la soglia per il premio era stata portata dal 40 al 42 per cento, era stato introdotto il coordinamento tra le due Camere, era stata soppressa l’ipotesi del ballottaggio e il tetto dei seggi era stato abbassato da 230 a 220 alla Camera e da 114 a 113 al Senato.
Fonti
Proposta di legge C. 2822 (al Senato S. 1971), d’iniziativa dei deputati Galeazzo Bignami, Riccardo Molinari, Paolo Barelli, Maurizio Lupi, Alessandro Urzì, Igor Iezzi, Stefano Benigni, Alessandro Colucci, Alessandro Battilocchio e Paolo Emilio Russo, presentata il 26 febbraio 2026: scheda dell’iter sul sito della Camera dei deputati.
Camera dei deputati e Senato della Repubblica, Servizi Studi, dossier sull’A.C. 2822-B, Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, 16 settembre 2026 (Progetti di legge n. 591/4 — Dossier n. 666/4), https://documenti.camera.it/leg19/dossier/Pdf/AC0469f.pdf. Decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177, per i collegi vigenti; legge 3 novembre 2017, n. 165, per il sistema in vigore; sentenze della Corte costituzionale n. 1 del 2014 e n. 35 del 2017. Dati sul voto fuori sede alle europee 2024: Ministero dell’interno, Direzione centrale per i servizi elettorali.
