
di Fabrizio Pinna. Questa analisi nasce come Seconda appendice autonoma al saggio «L’IA, i video di Vannacci e la società (mediatica) degli “idioti”», che si occupava di un registro comunicativo del tutto diverso e riguardava questioni più generali delle evoluzioni contemporanee della propaganda politica in un sistema mediatico degradato. La prima appendice analizzava invece la parte iniziale del documento dottrinale di Futuro Nazionale, pubblicata l’11 agosto 2026. Questa esamina la seconda parte, integrata il 24 agosto, alla quale – stando alle dichiarazioni pubbliche del partito – ne seguirà una terza parte che concluderà il B.I.P. Base Ideologica e Programmatica di Futuro Nazionale per l’Italia del futuro (2027-2037). Metodo, vincoli e cautele sono gli stessi, e valgono qui per intero: si analizza un testo, non un partito; non si inferisce dal testo la condotta futura; non si valuta la desiderabilità delle proposte ma la loro struttura, le loro fonti e la loro coerenza interna. Dove l’analisi precedente risulta corretta dai nuovi materiali, la correzione è dichiarata.
Sommario
1. Il documento aggiornato
1.1. Che cosa è cambiato e che cosa no
Il testo ora disponibile del B.I.P. Base Ideologica e Programmatica di Futuro Nazionale per l’Italia del futuro (2027-2037) porta l’indicazione «PRIMA E SECONDA PARTE – DI TRE» e si presenta come «espressione dei primi due terzi della nostra proposta», per «un totale di un centinaio di pagine». Ai nove capitoli della prima parte se ne aggiungono sei:
- Difesa
- Cybersicurezza e Sovranità digitale
- Sussidiarietà e riforma dell’architettura pubblica
- Valori non negoziabili: demografia, vita, famiglia e identità cristiana
- Sociale: minori, disabilità, servizi sociali
- Agricoltura e Sovranità alimentare
Il confronto testuale fra le due versioni consente di stabilire un dato preliminare che conviene fissare subito: i capitoli da 1 a 9 non sono stati rivisti. La sovrapposizione letterale supera il 98%, e le uniche differenze rilevabili riguardano la nota di apertura (§1.3), l’aggiunta dell’indice e la correzione di una numerazione nel piano di remigrazione. La seconda parte è dunque un’addizione, non una revisione: le analisi della prima appendice restano riferite a un testo tuttora vigente nella sua formulazione originaria.
Quantitativamente, i sei nuovi capitoli aggiungono circa 19.700 parole alle 32.650 iniziali, portando il documento a circa 52.400 parole. La seconda parte pesa quindi poco meno del quaranta per cento del totale.
1.2. Verifica delle osservazioni della prima appendice
Un’analisi che formuli rilievi su un testo incompleto ha il dovere di verificarli quando il testo si completa. La prima appendice aveva registrato tre elementi; il bilancio è misto e va detto per intero.
Il rinvio senza destinazione: risolto. Si era osservato che la prima parte rinviava due volte a una «sezione “Misure economiche specifiche per la famiglia”, nel presente programma» che non esisteva, e che l’anomalia stava nella formula «nel presente programma», residuo di un piano dell’opera diverso da quello pubblicato. La seconda parte contiene quella sezione, con titolo quasi identico — «Misure economiche specifiche per la famiglia, lo shock di riattivazione demografica e la difesa della vita» — collocata nel capitolo 13. L’ipotesi formulata allora, cioè che la ripartizione in tre parti fosse intervenuta a lavorazione avviata, risulta confermata.
Le materie annunciate e non trattate: parzialmente colmate. Delle sei aree elencate nell’introduzione e assenti dalla prima parte — istruzione, sanità, cultura, ambiente, sussidiarietà, difesa — la seconda parte ne copre due in modo pieno (difesa, capitolo 10; sussidiarietà, capitolo 12) e una in modo obliquo (l’ambiente, che rientra dal capitolo agricolo dopo essere stato respinto da quello energetico: §4.3). Restano fuori istruzione, sanità e cultura, presumibilmente destinate alla terza parte.
L’asimmetria fra funzioni coercitive e funzioni di riproduzione sociale: da correggere al ribasso. La prima appendice aveva osservato che i capitoli pubblicati per primi coprivano senza eccezioni le funzioni coercitive e regolative dello Stato, e che erano state rinviate senza eccezioni quelle di riproduzione sociale; e aveva ipotizzato — con la cautela di chi analizza un frammento — che ciò dipendesse dalla centralità della categoria di sovranità, direttamente predicabile là dove lo Stato comanda e preleva, molto meno là dove istruisce, cura e sostiene.
La seconda parte smentisce in larga misura quella regolarità. Due capitoli su sei — il 13 e il 14 — sono interamente dedicati alla riproduzione sociale: famiglia, natalità, minori, disabilità, servizi sociali, sostegno alla maternità, assistenza ai caregiver. E il capitolo 13 è, per estensione, il più lungo dell’intero documento. L’osservazione della prima appendice descriveva dunque un ordine di pubblicazione, non una proprietà della dottrina, ed è corretto registrare che l’ipotesi interpretativa più forte che vi era associata non regge alla prova del testo completo. Ciò che resta valido è il rilievo più debole: quelle materie sono state formalizzate dopo, e la sequenza è un dato.
Sopravvive però, in forma più circoscritta e più precisa, una versione dell’osservazione: la scuola. Su di essa si tornerà in §5.2, perché il modo in cui il documento la tratta è, alla prova delle due parti, la lacuna più singolare.
1.3. La nota di apertura: dall’autorialità collettiva a quella nominata
L’unica modifica sostanziale al testo preesistente riguarda la nota che apre il documento, e merita attenzione perché muta la rappresentazione che il testo dà di sé.
Nella prima parte si leggeva: «Questo testo presenta un primo e consistente raccordo di idee raccolte dal basso, nel confronto con gli iscritti, inserite nella cornice valoriale fondamentale di Futuro Nazionale e proposte all’attenzione del Presidente e dell’Esecutivo Nazionale per la redazione dei prossimi programmi per il Governo del Paese».
Nella versione aggiornata si legge: «Questo documento ideologico-programmatico, espressione dei primi due terzi della nostra proposta, è stato elaborato dal prof. Lorenzo Gasperini, Responsabile Nazionale del Programma, nel confronto con gli esperti e con gli iscritti, e proposto al nostro Presidente, Gen. Roberto Vannacci, e al Coordinatore Nazionale, Massimiliano Simoni».
Tre spostamenti simultanei. L’autorialità passa da un soggetto collettivo indeterminato a una persona nominata, titolare di un incarico formale di partito. La base del confronto si amplia dagli «iscritti» a «esperti e iscritti». I destinatari passano da un organo collegiale — l’Esecutivo Nazionale — a due persone individuate per nome e per carica. Cade inoltre la formula che assegnava alle «Direzioni e Dipartimenti» il compito di sviluppare i principi, sostituita da un generico «verranno sviluppati attraverso il tempo».
Il significato non è polemico ed è anzi di segno favorevole: un documento che passa dall’anonimato collettivo all’autore responsabile è un documento imputabile, e un partito che nomina un Responsabile Nazionale del Programma è un partito che si sta dotando di procedure di attribuzione. È coerente con quanto la prima appendice aveva rilevato a proposito della costruzione dell’organizzazione, ed è, sul piano istituzionale, un segno di normalizzazione. Va registrato anche l’effetto minore: la retorica del «dal basso», presente nell’annuncio dell’11 agosto, si attenua a favore di quella della competenza.
2. Il capitolo 13 come chiave di volta
Il capitolo sui valori non negoziabili è il più esteso della seconda parte e il più importante per l’analisi, perché non aggiunge una materia: riorganizza retroattivamente l’impianto dottrinale dell’intero documento.
2.1. La fonte e la fondazione
Il titolo dichiara la provenienza della categoria: «valori non negoziabili» è formula che il testo attribuisce esplicitamente «al magistero di Papa Benedetto XVI». L’attribuzione è corretta: l’espressione appartiene al lessico di quel pontificato ed è divenuta, nel dibattito italiano, il perno della mobilitazione cattolica su vita, famiglia ed educazione. Il documento la assume però non come criterio di discernimento morale per il credente, bensì come categoria politico-giuridica: ciò che è non negoziabile è sottratto alla mediazione parlamentare.
La fondazione teoretica è affidata a Tommaso d’Aquino, citato per esteso: «i precetti della legge naturale stanno alla ragione pratica come i primi principi delle dimostrazioni stanno alla ragione speculativa» (Summa, I-II, q. 94, a. 2). È il passaggio decisivo, perché nella prima parte il «diritto naturale» era un criterio invocato senza fonte; qui riceve una fonte, una struttura argomentativa e uno statuto epistemico preciso — le evidenze della legge naturale sono conoscibili dalla ragione «ben informata e ben educata», dunque non sono materia di opinione né di deliberazione.
Nella seconda parte l’espressione «diritto naturale» ricorre tredici volte, «legge naturale» due, «valori non negoziabili» sei. Non è un ornamento retorico: è l’ossatura del capitolo.
2.2. La risposta al nodo lasciato aperto
La prima appendice si chiudeva su una questione che il testo allora disponibile non affrontava. Il documento adottava il diritto naturale come criterio ultimo di legittimità politica al posto della sovranità popolare; ma ogni costituzione rigida incorpora contenuti sottratti alle maggioranze, sicché la differenza rilevante non stava nell’esistenza del limite bensì — si osservava — «interamente nel chi e nel come»: chi accerta il contenuto sottratto alla decisione politica, e secondo quale procedura.
La seconda parte risponde, e risponde in negativo: non la Corte costituzionale.
Il capitolo 13 contiene tre passaggi espliciti, gli unici dell’intero documento in cui la Consulta sia nominata:
Sulla procreazione assistita: «violazioni del diritto naturale e della sovranità del Parlamento come quella operato [sic] dalla Corte Costituzionale imponendo la fecondazione eterologa […] che era stata esclusa dal Parlamento regolarmente eletto» — riferimento alla sentenza n. 162 del 2014.
Sul fine vita: «violando la distinzione dei poteri e la sovranità legislativa del Parlamento, la Corte costituzionale abbia di fatto normato con sentenze (peraltro autoapplicative), sdoganando l’omicidio del consenziente» — riferimento alla sentenza n. 242 del 2019 e alla successiva n. 135 del 2024.
Sulla filiazione: dovranno essere utilizzati tutti gli strumenti necessari, «inclusa una modifica costituzionale se l’equilibrio tra i poteri dovesse essere minato da un eccessivo interventismo della Consulta per forzare la legislazione e torcerla verso l’ideologia woke».
Il rimedio proposto è enunciato con chiarezza: «Occorrerà valutare di mettere in sicurezza la sovranità politica e il diritto naturale chiarendo più esplicitamente il testo costituzionale, consapevoli che i cosiddetti “padri costituenti” mai e poi mai avrebbero aperto alla deriva del diritto di uccidere il consenziente».
È un argomento di tipo originalista, e conviene nominarlo così perché è una posizione riconoscibile e discussa nella teoria costituzionale contemporanea: il testo va inteso secondo l’intenzione dei costituenti; la Corte se ne sarebbe allontanata; il rimedio consiste nell’esplicitare nel testo ciò che si ritiene già implicito — una revisione «di rinforzo», non innovativa ma dichiarativa.
Due osservazioni di equità, e una di merito.
Prima osservazione di equità. Proporre una revisione costituzionale per superare un orientamento giurisprudenziale è pienamente legittimo e non affatto inusuale: è uno dei modi in cui una comunità politica risponde alle proprie corti, ed è avvenuto anche in Italia. Registrare la proposta non equivale a contestarne l’ammissibilità.
Seconda osservazione di equità. La critica alle sentenze «autoapplicative» e all’espansione della giurisdizione costituzionale in materie eticamente sensibili non è appannaggio di una parte politica: è formulata, con argomenti tecnici, anche da costituzionalisti estranei all’area del movimento, e riguarda il rapporto fra creazione giurisprudenziale del diritto e riserva di legge.
Osservazione di merito. Ciò che caratterizza il documento non è l’uso dello strumento ma la sua sistematicità: nella seconda parte il ricorso alla revisione costituzionale è evocato più volte come rimedio ordinario a orientamenti giurisprudenziali sgraditi. E resta la tensione, che va enunciata senza forzarla. Nella prima parte il criterio ultimo era il diritto naturale contro la «democrazia di massa»; qui è la sovranità legislativa del Parlamento contro la Corte. I due argomenti non coincidono, e il principio che li unifica non è la supremazia di un organo bensì la conformità dell’esito al diritto naturale. È coerente sul piano sostanziale; sul piano procedurale la domanda della prima appendice — chi accerta, e con quale procedura — riceve una risposta negativa ma nessuna risposta positiva.
2.3. Famiglia e filiazione
Il primo blocco del capitolo definisce la famiglia come «l’unica conforme al diritto naturale ossia quella che nasce dall’unione eterosessuale di un uomo e di una donna», con un argomento etimologico sul matrimonio come matris munus, «dono, compito, ufficio della madre»: poiché il matrimonio esiste in funzione della maternità, e la maternità richiede il padre, non vi è matrimonio fuori dall’unione fra un uomo e una donna aperti alla vita. L’argomento è impiegato anche, esplicitamente, contro l’ipotesi di poligamia introdotta per via di diritto islamico.
Ne discendono: contrarietà alla maternità surrogata, con proposta di elevare la pena da un minimo di cinque a un massimo di dieci anni «avendo essenza analoga a quello di schiavitù» e con critica esplicita al centrodestra per aver previsto un minimo di tre mesi; divieto di trascrizione negli atti di stato civile di qualunque atto, anche straniero, che attribuisca due madri o due padri al medesimo bambino; divieto di adozione a coppie omosessuali e a persone singole, con eccezione per il parente o l’amico stretto di famiglia; opposizione all’estensione di matrimonio e adozione, e ai meccanismi di «pendio scivoloso» e «finestra di Overton».
La proposta più articolata e meno prevedibile riguarda le unioni civili, e va rappresentata con esattezza perché una sintesi frettolosa la travisa. Il documento non ne chiede l’abrogazione secca. Sostiene che l’istituto sia un «pastrocchio giuridico» e propone di trasferire i diritti che esso riconosce — visite mediche e carcerarie, rilevanza testamentaria, permessi di lavoro — dalla categoria degli istituti di coppia a quella dei diritti individuali, esercitabili da ogni cittadino non coniugato nei confronti di chiunque, «anche dell’amico coniugato», e «indipendentemente dalla sua condizione abitativa e dai suoi gusti sessuali». Il testo qualifica la propria posizione come «per così dire più libertaria» di quella vigente, e argomenta che l’istituto attuale discrimina i non conviventi e chi indichi come affetto più rilevante una persona già coniugata.
L’analisi corretta è duplice. Sul piano della platea dei titolari la proposta è effettivamente più ampia dell’istituto vigente, e l’argomento sull’irragionevolezza del criterio convivenza-coppia non è privo di consistenza. Sul piano del riconoscimento è invece più ristretta, perché sopprime il riconoscimento giuridico della coppia come tale, che è precisamente l’oggetto della tutela richiesta dalla giurisprudenza sovranazionale (§6.3).
Va infine registrato un tratto ricorrente: la polemica del capitolo è diretta, per estensione e per asprezza, assai più contro il centrodestra di governo che contro la sinistra. Il documento nomina casi specifici — patrocini a manifestazioni concesse da sindaci di partiti alleati — e denuncia «l’omertà di chi, con la scusa di non favorire la sinistra politica, tace di fronte a politiche di sinistra fatte coi vestiti del centrodestra». Non è un dettaglio di tono: il B.I.P. costruisce la propria identità per differenziazione dall’area di governo più che per opposizione all’avversario, il che è coerente con la collocazione elettorale rilevata dai dati demoscopici discussi nel saggio.
2.4. La vita
Sull’aborto il documento muove da una constatazione testualmente corretta: la legge 194 del 1978 non impiega l’espressione «diritto di aborto» e opera «una depenalizzazione circostanziata». Ne trae una linea che non propone l’abrogazione della legge ma l’attuazione della sua parte preventiva: sostegno alla maternità difficile, adozione facilitata dal giorno del parto, presenza delle associazioni pro-vita nei consultori, piena informazione compresa la visualizzazione ecografica e l’ascolto del battito, Giornata Nazionale della Vita Nascente il 25 marzo, Piano Nazionale per la Vita Nascente, culle per la vita in ogni ospedale con reparto maternità, divieto di somministrazione della RU-486 in regime ambulatoriale o domiciliare, garanzia dell’obiezione di coscienza.
Due misure eccedono questo perimetro e vanno segnalate per la loro portata sistemica.
La prima è il riconoscimento del concepito come soggetto di diritto nel Codice civile, «titolare di alcuni interessi giuridicamente tutelati», con estensione delle norme penali a protezione della vita prenatale e revisione della disciplina di successione e risarcimento. È una modifica di legislazione ordinaria che inciderebbe sull’articolo 1 del Codice civile e, indirettamente, sull’equilibrio dell’intera 194 senza toccarne il testo.
La seconda è il riconoscimento del bambino già in gravidanza ai fini di benefici e bonus, «o venuta meno la possibilità di abortire o col vincolo di restituzione delle risorse fruite, nel caso di un aborto volontario». È il punto in cui la tecnica normativa proposta è più delicata, perché collega una conseguenza patrimoniale sfavorevole all’esercizio di una facoltà che l’ordinamento riconosce.
Sul fine vita la posizione è di opposizione integrale all’eutanasia e al suicidio assistito, ridefinito con il termine giuridico tradizionale «omicidio del consenziente»; di rifiuto della qualificazione di alimentazione e idratazione come trattamenti sanitari, in contrasto con la legge 219 del 2017; di difesa del principio del duplice effetto e della sedazione profonda come alternative lecite. La contropartita positiva è la piena attuazione della legge 38 del 2010 sulle cure palliative, che il documento dichiara «negata a circa il 75% dei pazienti che ne avrebbero diritto». Va riconosciuto che si tratta di una posizione internamente coerente: chi si oppone alla facoltà di morire assume l’onere di finanziare l’alternativa, e il documento lo fa esplicitamente.
Un rilievo puntuale è però dovuto. Il testo afferma che il termine «eutanasia» «col suo significato odierno in relazione all’azione di procurare la morte […] ha fatto la sua prima comparsa nel programma eugenetico nazista Aktion T4». L’affermazione non regge: il termine è greco antico, ricorre nella letteratura medica e filosofica europea almeno da Francesco Bacone, e il dibattito eutanasico in senso moderno precede di decenni il nazionalsocialismo. È vero, e documentato, che il regime impiegò Euthanasie come eufemismo per lo sterminio dei disabili; ma la storia del termine non comincia lì. È un’imprecisione isolata in un capitolo per il resto argomentato, e la si registra per esattezza, non per polemica.
2.5. Identità cristiana e laicità
Questo blocco richiede una correzione esplicita della prima appendice.
Quell’analisi aveva collocato nel grado più elevato di attrito — quello dei principi supremi, non superabili nemmeno con revisione costituzionale — la componente confessionale della dottrina, sulla base della prima parte, dove il tema della laicità non era affrontato ma soltanto implicato dai requisiti di cittadinanza e dal criterio di selezione degli ingressi.
La seconda parte affronta la questione direttamente e propone una propria definizione: «Laicità (nel senso classico e non giacobino) non significherà, quindi, come per la sinistra, laicismo ovvero disconoscimento del valore pubblico della religione cristiana e delle radici cristiane della nostra civiltà». Il documento garantisce la libertà dei culti, dichiara «piena tolleranza delle varie minoranze religiose, inclusa quella islamica», mantiene l’insegnamento della religione cattolica come facoltativo e su scelta della famiglia, e argomenta — con un ragionamento e non con un’asserzione — che il crocifisso nelle aule rappresenta «la garanzia di non essere politicamente perseguitati per la mancata adesione personale alla fede», poiché il cattolicesimo ha insegnato che la fede non si impone.
Va riconosciuto che la distinzione fra laicità e laicismo ha piena cittadinanza nel dibattito giuridico italiano, e che la stessa Corte costituzionale, nella sentenza n. 203 del 1989 che qualifica la laicità come principio supremo, la definisce «non indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni, ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione in regime di pluralismo confessionale e culturale». Su questo, la posizione del documento non è di per sé incompatibile con l’ordinamento; e per quanto riguarda il simbolo, la Corte europea dei diritti dell’uomo, nella Grande Camera del caso Lautsi c. Italia (2011), ha ricondotto la presenza del crocifisso nelle aule al margine di apprezzamento statale.
La valutazione della prima appendice va dunque attenuata: alla luce del testo completo, la componente confessionale della dottrina risulta più articolata e meno assimilabile a una confessionalizzazione dello Stato di quanto la sola prima parte lasciasse supporre.
Restano però due elementi che quella attenuazione non copre, e che è corretto isolare.
Il primo è la limitazione della libertà religiosa in funzione della conformità al diritto naturale: il documento si dichiara «nettamente contrario ad una concezione indiscriminata di “diritto alla libertà religiosa”», con l’esempio della «religione satanista», e prevede il monitoraggio e l’eventuale scioglimento di associazioni «volte al capovolgimento del diritto naturale». La libertà religiosa dell’articolo 19 conosce come limite il buon costume, non la conformità a una dottrina del diritto naturale.
Il secondo è la formulazione di un dovere: «Chi vive in Italia, di qualunque fede sia, deve rispettare la tradizione cristiana del Paese e il valore pubblico di tale tradizione, senza pretendere la rimozione del crocifisso». Un obbligo di rispetto verso una tradizione religiosa non è figura che l’ordinamento conosca, e la richiesta di non «pretendere» — cioè di non agire in giudizio — riguarda l’esercizio di una facoltà processuale.
Il criterio confessionale per la selezione degli ingressi, contenuto nella prima parte, resta il punto di attrito più netto e non è modificato dalla seconda.
2.6. Le misure demografiche, e lo scioglimento di una tensione
La sezione economica del capitolo 13 è quella che il rinvio della prima parte annunciava, e contiene la frase che risolve il problema dottrinale più rilevante lasciato aperto dall’appendice precedente.
Quell’analisi aveva rilevato una tensione non tematizzata fra due concezioni dell’identità nazionale coesistenti nel testo: una assimilazionista, che rende l’italianità acquisibile mediante un percorso — venti anni di residenza, livello linguistico C1, esami, dichiarazione di assimilazione — e una genealogica, per cui «per fare un italiano non ci vuole un corso di educazione civica: ci vogliono secoli». Si era osservato che le due tesi non possono essere entrambe vere nello stesso senso, e che il documento le teneva insieme senza affrontarne il conflitto.
La seconda parte sceglie, e lo fa in una proposizione di quattro parole:
«Sono italiani i figli degli italiani, si è italiani per sangue: così è stato per secoli e così è ancora. Senza famiglia italiana non ci sono italiani e senza italiani non c’è Italia.»
L’opzione è per la tesi genealogica, e non è un inciso: è la premessa da cui discende l’intera architettura della sezione, poiché è ciò che giustifica il criterio distributivo enunciato immediatamente dopo — «la spesa sociale dovrà essere destinata al supporto della famiglia italiana, comprimendo le risorse oggi utilizzate per offrire sussidi, abitazioni e supporto a persone non italiane». Coerentemente, l’aggettivo compare nelle misure: le quote azzurre sono riservate «ai genitori di famiglie italiane numerose», il reddito di genitorialità è «genitorialità italiana», la remigrazione verso l’Italia riguarda «famiglie italiane all’estero».
Il capitolo argomenta inoltre esplicitamente contro la tesi migratoria come risposta demografica — i flussi «portano adulti in età lavorativa – non bambini italiani –», le donne straniere residenti convergono verso i tassi di fecondità italiani, e il fenomeno viene qualificato come «sostituzione del popolo italiano con altri popoli» — impiegando la formula «sostituzione etnica silenziosa».
Il repertorio di misure è ampio e in più punti tecnicamente circostanziato:
- Fattore Famiglia Italia: estensione del quoziente familiare oltre l’IRPEF, a servizi pubblici, asili, contributi comunali e ISEE, con pesi maggiorati per figli minori, disabili e caregiver, e correzione delle distorsioni che rendono conveniente non sposarsi;
- inclusione dei nonni nel nucleo ai fini del quoziente, per incentivare la famiglia multigenerazionale;
- Reddito di Genitorialità: un meccanismo di sostituzione-subentro gestito dall’INPS, per cui chi lascia il posto di lavoro a un percettore di sussidi di disoccupazione riceve parte dell’erogazione sociale risparmiata dallo Stato, con prolungamento in caso di ulteriore figlio entro trenta mesi;
- esenzioni fiscali progressive per numero di figli, con una quota permanente dal terzo;
- in alternativa, Reddito di Rinascita per le madri fino ai 12-18 anni del figlio, con contribuzione previdenziale;
- Mutuo Tricolore: mutuo garantito dallo Stato a tasso decrescente a ogni nascita e azzerato al terzo figlio, con moratoria delle rate alla nascita e portabilità del beneficio verso Comuni sotto i 15.000 abitanti o a rischio spopolamento, e automatismo dell’erogazione all’atto della registrazione anagrafica;
- misure minori: esonero dal canone RAI per famiglie con tre o più figli, Fondo di Prima Maternità erogato dal quarto mese, divieto di licenziamento e liquidazione accelerata del TFR per dimissioni tutelate.
Sul piano della qualità tecnica, questa sezione è superiore alla media del documento: il Mutuo Tricolore in particolare è costruito con un meccanismo di gara concorrenziale fra istituti bancari, un massimale, un’ipotesi alternativa di cashback in crediti fiscali cedibili, e un’attenzione esplicita alla semplificazione procedurale.
Sul piano finanziario permane invece il limite già rilevato dalla prima appendice, sia pure attenuato. Per la prima volta il documento indica le coperture: «tagliando le spese ideologiche oggi destinate al costo sociale dell’immigrazione improduttiva, al finanziamento della guerra in Ucraina, alla gestione dei carcerati non italiani, al green deal», più la deroga al Patto di Stabilità. È un progresso rispetto alle formule di rinvio della prima parte. Ma nessuna delle quattro voci è quantificata, la loro somma non è messa a confronto con il costo delle misure — anch’esso non stimato — e almeno due di esse non sono capitoli di spesa corrente fungibili con la spesa sociale nei termini indicati. La proposta resta precisa nell’indirizzo e indeterminata nella quantificazione.
3. Il capitolo 12: l’architettura istituzionale
È, sul piano delle conseguenze ordinamentali, il capitolo più impegnativo della seconda parte, e in parte dell’intero documento.
3.1. Sussidiarietà contro autonomia
La dottrina è enunciata con una formula che il capitolo ripete: l’Italia come «Patria delle piccole patrie», degli «ottomila campanili», dove la varietà locale è essa stessa «uno degli imprescindibili tratti dell’identità nazionale». Ne segue il rifiuto simmetrico di due posizioni: opporre territorialità e nazionalità, e opporre identità nazionale ai «consorzi inferiori che scendono via via fino al più concreto, quello della famiglia».
La fonte del principio è indicata per prima nella dottrina sociale cattolica e solo per seconda nella Costituzione. Il testo cita per esteso la Quadragesimo anno di Pio XI (1931) — «siccome è illecito togliere agli individui ciò che essi possono compiere con le forze e l’industria propria per affidarlo alla comunità, così è ingiusto rimettere a una maggiore e più alta società quello che dalle minori e inferiori comunità si può fare» — e menziona l’articolo 118 della Costituzione come conferma, definendo la sussidiarietà «principio cristiano e, peraltro, costituzionale». L’ordine degli aggettivi è significativo e coerente con l’impianto ricostruito nella prima appendice.
Il capitolo distingue poi la propria posizione da due avversari. Il primo è l’autonomia differenziata promossa dal centrodestra, criticata perché le proposte del centrodestra «non ripartiscono risorse e, soprattutto, non permettono alle Regioni virtuose di utilizzare gli avanzi generati». Il secondo è «ogni idea di autonomia pensata in senso rivoluzionario» che rivendichi per il livello locale «la facoltà rivoluzionaria di sovvertire l’ordine naturale», con riferimento esplicito alle leggi regionali toscana ed emiliano-romagnola in materia di fine vita.
Qui il lettore laico è portato a leggere una contraddizione — si decentra il fisco e si centralizza l’etica — e sarebbe una lettura sbagliata. Nella sua formulazione classica la sussidiarietà non è un principio di autodeterminazione dei livelli territoriali ma un principio di competenza ordinata al bene comune: l’ente inferiore ha titolo a fare ciò che sa fare meglio, non ciò che vuole. Il documento lo dichiara: la propria parola è «sussidiarietà», «contro ogni forma di statalismo e di libertarismo nichilista». È una dottrina coerente, e riconoscerla come tale è la condizione per discuterla.
3.2. Le proposte
L’elenco è di rilievo costituzionale in almeno metà delle voci:
- elezione popolare diretta del Presidente della Repubblica;
- indicazione popolare del Presidente del Consiglio in ogni legge elettorale maggioritaria, con obbligo per il Capo dello Stato di conferire il primo incarico esplorativo al premier indicato dalla coalizione che abbia superato il 50% dei seggi in entrambe le Camere;
- legge elettorale con preferenze, senza liste bloccate, senza alternanza e senza quote di genere;
- estensione dello spoils system alla dirigenza pubblica, con possibilità ampliata di nomine esterne all’organico;
- eliminazione degli avanzamenti automatici di carriera nella pubblica amministrazione;
- trasparenza dell’imputazione politica delle nomine in enti e società partecipate, con indicazione negli atti del ministro proponente;
- autonomia differenziata «vera ed equa», con garanzia dei LEP e facoltà per le Regioni virtuose di trattenere gli avanzi;
- compartecipazione IRPEF ai Comuni non limitata all’addizionale, con libertà di destinazione e possibilità di aliquota comunale negativa;
- silenzio-assenso, silenzio-rigetto impugnabile, sportelli unici digitali, impiego di sistemi di intelligenza artificiale per le funzioni meccanizzabili.
A questi va aggiunta, benché collocata nel capitolo 13, la proposta di voto plurimo ai genitori in rappresentanza dei figli minori, che il documento presenta come «una idea che offriamo al dibattito italiano», ne attribuisce la paternità a Luigi Campiglio e a Maurizio Sacconi, e per la quale riconosce esplicitamente che «si tratterebbe di intervenire sull’art. 48 della Costituzione».
3.3. Tre nodi tecnici non affrontati
Il primo è la coesistenza di due legittimazioni dirette. Elezione popolare del Capo dello Stato e indicazione popolare del Presidente del Consiglio configurano, se assunte insieme, due investiture concorrenti derivate dalla medesima fonte. È il problema classico dei sistemi semipresidenziali con premier forte, che l’esperienza comparata risolve con clausole precise di prevalenza e di scioglimento. Il documento accosta le due proposte senza discuterne la compatibilità, e non indica quale delle due legittimazioni prevalga in caso di divergenza. Non è un’obiezione politica: è la questione tecnica preliminare a qualunque valutazione della proposta.
Il secondo è l’effetto redistributivo della compartecipazione IRPEF. Assegnare ai Comuni una quota consistente del gettito prodotto sul proprio territorio, con libertà di destinazione e facoltà di aliquota negativa, introduce concorrenza fiscale fra enti locali. Il documento ne è consapevole e prevede un «Fondo di Solidarietà e Perequazione» per i Comuni con gettito insufficiente, ma non ne indica né la dotazione né il criterio di alimentazione — che è precisamente la variabile da cui dipende se la riforma produca responsabilizzazione o divergenza territoriale. La stessa osservazione vale, in scala maggiore, per la garanzia dei LEP nell’autonomia regionale.
Il terzo riguarda il voto plurimo familiare. Il documento riconosce che occorrerebbe modificare l’articolo 48, e la cautela va accreditata. Va però precisato che il secondo comma di quell’articolo stabilisce che il voto è «personale ed eguale, libero e segreto», e che l’eguaglianza del voto è stata assunta dalla giurisprudenza costituzionale come parametro nelle decisioni sulle leggi elettorali (sentenze n. 1 del 2014 e n. 35 del 2017). Fra le proposte dell’intero documento è quella che incide sul nucleo più protetto dell’ordinamento rappresentativo, e il testo la presenta — correttamente — come ipotesi di discussione e non come impegno programmatico.
4. Difesa, sovranità digitale, agricoltura
4.1. Difesa
Il capitolo 10 si apre con un’adesione esplicita all’articolo 11 della Costituzione, richiamato nel testo, letto attraverso «la dottrina giuridica cristiana della guerra giusta condizionata da proporzionalità, risposta ad aggressione e previsione di scenario migliorativo». Ne discendono: rifiuto dell’aumento della spesa militare al 5% del PIL «su pressione NATO ed UE»; contrarietà al prestito SAFE, qualificato come strumento di sottrazione di sovranità; onore dell’obbligo di difesa collettiva ex articolo 5 del Trattato Nord Atlantico ma rifiuto degli interventi «avventuristi» e dell’esportazione della democrazia; rilancio dell’industria nazionale della difesa (cantieristica, aerospazio, elettronica militare) con l’obiettivo dichiarato di «spendere meno e con maggiore autonomia strategica e produttiva»; attenzione al personale, alle carriere e ai veterani.
Due elementi meritano di essere isolati.
Il primo è l’individuazione della minaccia. Il documento afferma che occorre saper individuare le reali minacce per il Paese, «da identificarsi oggi specialmente nell’invasione da parte di popoli esotici e nella distruzione del sistema sociale occidentale, non nella fantomatica “minaccia russa”». È una scelta dottrinale forte: sposta l’oggetto della politica di difesa dalla minaccia esterna di tipo statuale a una minaccia definita in termini demografici e culturali. Con essa il capitolo 10 diventa, sul piano della dottrina, un’appendice del capitolo 5.
Il secondo è l’impiego territoriale delle Forze Armate in funzione di sicurezza interna, «alla riqualificazione di aree caratterizzate da elevati livelli di criminalità e degrado», con la precisazione che «dovranno essere concessi alle unità militari specifici poteri e qualifiche giuridiche per operare in modo efficace». È la misura tecnicamente più delicata del capitolo: l’impiego militare in supporto alle forze di polizia esiste già nell’ordinamento, ma opera senza attribuzione di poteri autonomi; conferirli comporterebbe interventi legislativi in materia di libertà personale e di riparto fra difesa e ordine pubblico. Il documento indica l’obiettivo e non la tecnica.
4.2. Cybersicurezza e sovranità digitale
È il capitolo più tecnico e meno dottrinale della seconda parte, e per un’analisi ideologica è interessante proprio per questo.
Le proposte: incentivi alla migrazione dei dati su infrastrutture certificate «Cloud Italia» e vincoli di localizzazione per la pubblica amministrazione, motivati dall’esposizione alle legislazioni extraterritoriali statunitensi — Cloud Act e FISA — che consentono l’accesso ai dati affidati a fornitori americani; attrazione di investimenti nei data center; semplificazione degli adempimenti GDPR per le piccole imprese con un «Bollino Impresa Sicura»; applicazione del principio once-only attraverso un «Ecosistema Nazionale dei Dati» collegato alla Piattaforma Digitale Nazionale Dati; formazione alla cybersicurezza nelle scuole; fondo di garanzia per le vittime over 65 di frodi online.
Due osservazioni.
La prima riguarda la coerenza dottrinale. La prima parte guardava con favore alla linea America First dell’amministrazione statunitense e proponeva l’interlocuzione diretta con Washington. Qui la sovranità applicata ai dati produce una posizione di autonomia anche dagli Stati Uniti, con la critica più esplicita e operativa alla legislazione americana contenuta nell’intero documento. Non è una contraddizione: è la dimostrazione che la sovranità, quando funziona da operatore unificante — come la prima appendice aveva argomentato —, genera esiti diversi a seconda del dominio a cui è applicata. È il miglior esempio disponibile della potenza e dell’ambivalenza di quella categoria.
La seconda riguarda una tensione interna. L’Ecosistema Nazionale dei Dati integrerebbe informazioni «amministrative, fiscali e giudiziarie» in un unico snodo, con la motivazione dichiarata che «incrociare i dati significa lotta concreta alla criminalità organizzata e alle frodi sui sussidi». Il documento prevede a garanzia la tracciabilità nominativa e causale degli accessi, il che è una cautela reale. Resta però che un capitolo costruito sulla protezione dei dati dall’accesso di autorità straniere propone contestualmente l’ampliamento dell’accesso incrociato da parte dell’autorità nazionale: il principio di finalità, che è il cardine della disciplina europea, non è affrontato.
4.3. Agricoltura e sovranità alimentare
È il capitolo con il maggior numero di proposte tecnicamente circostanziate e il minor contenuto dottrinale; l’unica torsione ideologica è nel titolo.
Le linee principali: centralità della redditività agricola come «principale emergenza agricola italiana»; contrasto alle pratiche commerciali sleali e divieto effettivo di cessione sotto i costi di produzione; ricambio generazionale con accesso agevolato alla terra; unificazione in un solo ministero delle competenze oggi divise fra Agricoltura, Salute, Ambiente e Imprese; revisione in sede europea del Codice doganale dell’Unione per superare il criterio dell’ultima trasformazione sostanziale, così che l’origine rifletta la provenienza reale delle materie prime; obbligo di indicazione dell’origine; contrasto all’italian sounding; riforma della legge 157 del 1992 sulla caccia e riapertura del confronto sulla ricostituzione del Corpo Forestale dello Stato; per la pesca, sostituzione dei divieti europei con piani di gestione su base scientifica, inserimento fra i lavori usuranti, obbligo di indicazione della data di pesca.
Un dato merita di essere registrato perché corregge un rilievo della prima appendice. Quell’analisi aveva osservato una tensione fra il terzo comma dell’articolo 9 della Costituzione, che dal 2022 tutela ambiente ed ecosistemi «anche nell’interesse delle future generazioni», e il rifiuto dell’«ideologia green» del capitolo energetico. Il capitolo agricolo mostra che la preoccupazione ambientale rientra nel documento dalla porta dell’agricoltura: manutenzione attiva del territorio montano e collinare, filiera foresta-legno, contrarietà al consumo di suolo agricolo per il fotovoltaico a terra e ai modelli di agrovoltaico che sottraggono superficie produttiva, molluschicoltura riconosciuta per la capacità di migliorare la qualità delle acque e assorbire anidride carbonica, ricostituzione di corpi specializzati di vigilanza ambientale. Non è una politica ambientale organica — quella resta fra le materie non trattate — ma non è nemmeno l’assenza che la sola lettura del capitolo energetico lasciava supporre.
5. Il capitolo 14 e la questione della scuola
5.1. Il capitolo sociale
Il capitolo 14 enuncia il proprio criterio guida nella categoria cristiana di prossimità: «siamo legati da doveri naturali e da un ordine di carità innanzitutto a preoccuparci – specialmente nei casi di risorse scarse – di coloro che sono nostri prossimi, ovvero del popolo italiano, prima che di chi è distante». Ne discende la «priorità agli italiani negli strumenti sociali», argomentata con un ragionamento sul debito intergenerazionale: chi paga le tasse copre solo una parte del costo reale dei servizi, il resto essendo un patrimonio accumulato da generazioni precedenti.
Le proposte coprono tre aree.
Assistenza e previdenza: percorsi personalizzati per la disabilità con riconoscimento del ruolo del caregiver; piano casa con attenzione ad anziani soli e giovani lavoratori; pensione minima portata da 619,80 a 750 euro «una volta reperite le risorse», con accertamento patrimoniale effettivo in luogo delle autocertificazioni e revoca totale in caso di dichiarazioni mendaci.
A questa si accompagna la misura socialmente più drastica dell’intero documento: l’azzeramento della pensione minima per applicazione del «principio di San Paolo». Lo Stato invierebbe comunicazioni e diffide fin dalla giovinezza «per coloro che né studiano né lavorano (ma potrebbero farlo)», proponendo formazione e inserimento; il rifiuto reiterato comporta la rinuncia agli strumenti previdenziali futuri, fino alla negazione integrale della pensione minima per chi non abbia mai versato contributi e abbia sempre rifiutato le diffide. Il documento prevede in tal caso, «per il principio morale cristiano della necessità estrema», non erogazioni in denaro ma prestazioni in natura: mensa dei poveri, dormitorio pubblico, assistenza sanitaria essenziale. I risparmi sono destinati a incrementare le prestazioni per pensioni minime, disabili, caregiver e famiglie «in difficoltà incolpevole».
Minori e famiglia: difesa della potestà genitoriale, con l’allontanamento del minore come extrema ratio limitata a casi di grave e concreto pericolo; controlli rafforzati sulle strutture di accoglienza, con richiamo esplicito ai casi Bibbiano e Forteto; protocolli tecnici e indicatori oggettivi contro l’arbitrarietà nei servizi sociali; mantenimento dei legami con entrambi i genitori e con i fratelli. Sul versante opposto, «responsabilità genitoriale» con sanzioni pecuniarie e sospensione dei sussidi per i nuclei di minori recidivi, e obbligo per il genitore di affiancare fisicamente il figlio nei percorsi riparativi.
Ordine urbano e minori digitali: «cantieri di cittadinanza» ispirati al modello broken windows, con percorsi riparativi obbligatori supervisionati da personale delle forze dell’ordine in congedo; promozione degli sport di resistenza e delle arti marziali e delle «Botteghe di Cittadinanza» per l’apprendimento dei mestieri; educazione obbligatoria alla prevenzione delle dipendenze; divieto assoluto di dispositivi personali durante l’orario scolastico; divieto di accesso ai social network per i minori di 15 anni con verifica dell’età non aggirabile e limite orario quotidiano fra i 15 e i 17 anni; blocco predefinito dei contenuti per adulti su tutti i dispositivi, con sanzioni alle piattaforme fino al 4% del fatturato globale.
Va riconosciuto che quest’ultimo blocco non è specificamente identitario e si colloca dentro un dibattito europeo in corso, con proposte analoghe formulate in più ordinamenti e da schieramenti diversi. È, insieme al capitolo agricolo, la porzione del documento più facilmente traducibile in legislazione ordinaria e meno dipendente dall’impianto dottrinale.
5.2. La scuola: presente come oggetto, assente come materia
Nelle due parti pubblicate non esiste un capitolo dedicato all’istruzione, e questa è una delle tre materie annunciate e ancora mancanti. Ma sarebbe inesatto dire che la scuola non compare: compare molto, e in almeno cinque capitoli diversi.
Nel capitolo 10 vi si introducono «moduli di educazione alla difesa e alla sicurezza nazionale» nelle secondarie superiori, con «adesione volontaria a campi e attività esterne di formazione per educazione militare con valenza civica». Nel capitolo 11 la scuola diventa «presidio attivo di consapevolezza digitale, integrando la cybersicurezza nei percorsi di educazione civica». Nel capitolo 13 la scuola è il luogo in cui vigilare affinché «le cosiddette teorie di genere o simili aberranti ideologie» non trovino spazio, ed è il luogo del crocifisso e dell’ora di religione. Nel capitolo 14 vi si introduce la «bio-consapevolezza obbligatoria» con medici e tossicologi in aula, e vi si vieta lo smartphone. Nel capitolo 1 la scuola compare come voce di spesa deducibile.
Il conteggio lessicale conferma la sproporzione: nella seconda parte «scuola» e derivati ricorrono tredici volte, «istruzione» quattro — quasi sempre come destinazione di prescrizioni provenienti da altri capitoli.
Ciò che non compare, in nessuna delle due parti, è la scuola come sistema di cui si programmi il funzionamento: nulla su reclutamento e stato giuridico dei docenti, dispersione scolastica, edilizia, valutazione, ordinamenti e programmi, università se non per il rientro dei talenti, diritto allo studio. La scuola è lo spazio in cui si stabilisce che cosa vada trasmesso, non l’istituzione di cui si risponde.
È il punto in cui questa analisi tocca la questione che il saggio a cui le appendici si accompagnano aveva individuato come la più significativa dell’intera vicenda: la trasmissione, la memoria, il controllo del canone. Il rilievo si limita a registrare la convergenza fra due materiali indipendenti — un documento dottrinale di centomila caratteri e la selezione di temi operata dai contenuti generativi dello scorso luglio — e non ne trae inferenze ulteriori. La terza parte, che dovrebbe contenere il capitolo sull’istruzione, potrà smentirlo: è il rilievo dell’appendice più esposto a verifica, ed è giusto che sia dichiarato come tale.
6. Punti di convergenza e di attrito con la Costituzione (seconda parte)
Si adotta la stessa griglia a quattro gradi della prima appendice: convergenze; attriti componibili in via ordinaria o interpretativa; proposte che richiederebbero revisione costituzionale, ammissibile ex articolo 138; proposte che incontrerebbero il limite dei principi supremi, non superabile nemmeno con revisione (Corte costituzionale, sentenza n. 1146 del 1988).
6.1. Le convergenze, che qui sono ampie
Articolo 31. «La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù.» Quasi l’intero blocco economico-demografico del capitolo 13 — quoziente familiare, Fattore Famiglia Italia, detrazioni progressive per figlio, Mutuo Tricolore, Fondo di Prima Maternità, tutela della lavoratrice madre — trova qui un fondamento costituzionale espresso, inclusa la preferenza per le famiglie numerose, che è testuale. È la convergenza più estesa dell’intero documento, e va enunciata per prima proprio perché la si trova nel capitolo che una lettura sommaria classificherebbe come il più eccentrico rispetto all’ordinamento.
Articolo 30. «È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli.» Sostiene direttamente la difesa della potestà genitoriale e la qualificazione dell’allontanamento come extrema ratio.
Articolo 29. La definizione della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio: la Corte costituzionale, nella sentenza n. 138 del 2010, ha ricondotto la nozione costituzionale di matrimonio all’unione fra uomo e donna. La posizione del documento su questo punto è interna al perimetro costituzionale vigente.
Articolo 118, quarto comma. La sussidiarietà orizzontale, esplicitamente richiamata dal capitolo 12.
Articolo 21, sesto comma. «Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume.» La proposta di applicazione puntuale degli articoli 527 e 726 del Codice penale ha copertura costituzionale espressa.
Articolo 11, primo comma. Il rifiuto degli interventi militari «avventuristi» e dell’esportazione della democrazia con le armi, già rilevato nella prima appendice e qui esplicitamente richiamato dal testo.
6.2. Proposte che richiederebbero revisione costituzionale
Cinque, di cui tre dichiarate dal documento stesso:
- elezione diretta del Presidente della Repubblica (articoli 83-85, con effetti sulla forma di governo);
- indicazione popolare del Presidente del Consiglio con vincolo sul conferimento dell’incarico (articolo 92);
- voto plurimo familiare (articolo 48, secondo comma: dichiarato dal testo);
- revisione «di rinforzo» in materia di filiazione e di fine vita, per superare orientamenti della Corte costituzionale (dichiarata dal testo);
- l’esclusione dei non cittadini dalle prestazioni sociali straordinarie, già dichiarata nella prima parte e qui estesa come criterio generale.
6.3. Attriti sul piano della legislazione ordinaria e della giurisprudenza
Priorità di cittadinanza nell’accesso all’edilizia residenziale pubblica. È l’attrito più documentato della seconda parte. La Corte costituzionale, con le sentenze n. 44 del 2020 e n. 9 del 2021, ha dichiarato illegittimi requisiti di residenza prolungata per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica, ravvisandovi una discriminazione indiretta e, soprattutto, l’assenza di ogni «nesso con la funzione del servizio pubblico, che è quella di soddisfare l’esigenza abitativa di chi si trova in una situazione di effettivo bisogno». Un criterio fondato direttamente sulla cittadinanza incontrerebbe a maggior ragione quell’orientamento; vi si aggiunge, per il tramite dell’articolo 117, primo comma, la direttiva 2003/109/CE sui soggiornanti di lungo periodo, che impone parità di trattamento in materia di alloggio. Il documento riconosce implicitamente l’ostacolo prevedendo, nella prima parte, il ricorso alla modifica costituzionale.
Azzeramento della pensione minima. Il problema è minore di quanto appaia, e va detto. L’articolo 38, primo comma, garantisce mantenimento e assistenza sociale al cittadino «inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere»: i destinatari della misura sono per definizione abili al lavoro, dunque fuori dal perimetro di quella garanzia. E il documento mantiene comunque prestazioni in natura per l’estrema necessità. Restano due questioni: la proporzionalità di una decadenza definitiva maturata su comportamenti giovanili, e il rapporto con l’articolo 2 e con la giurisprudenza sul minimo vitale, che ha riconosciuto un nucleo irriducibile di prestazioni.
Riformulazione delle unioni civili. La proposta di sostituire l’istituto con diritti individuali generici va misurata su due parametri. La Corte costituzionale, nella già citata sentenza n. 138 del 2010, pur escludendo l’estensione del matrimonio, ha riconosciuto alle unioni fra persone dello stesso sesso il diritto a una forma di riconoscimento giuridico, rimettendone al legislatore le modalità; la Corte europea dei diritti dell’uomo, in Oliari e altri c. Italia (2015), ha accertato la violazione dell’articolo 8 della Convenzione proprio per l’assenza di un quadro giuridico specifico. La sostituzione con facoltà individuali disponibili a chiunque — per quanto, come si è visto, più ampia sul piano della platea — non soddisferebbe quella richiesta, perché ciò che quelle pronunce impongono è il riconoscimento della relazione, non l’accesso ai singoli diritti.
Divieto assoluto di trascrizione degli atti esteri di filiazione. Le sentenze n. 32 e n. 33 del 2021 hanno segnalato al legislatore l’esigenza di assicurare tutela ai minori nati all’estero da procreazione assistita o gestazione per altri, indicando come insufficiente la sola adozione in casi particolari. Un divieto assoluto riproporrebbe integralmente il problema che quelle pronunce hanno posto, e che riguarda la posizione del minore, non quella degli adulti.
Legge elettorale senza misure di riequilibrio di genere. Qui la valutazione va calibrata. Non esiste un obbligo costituzionale di prevedere quote o alternanza: la Corte, con la sentenza n. 422 del 1995, aveva anzi censurato le quote; ma la revisione dell’articolo 51 nel 2003 ha introdotto il mandato per cui «la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini», e su quella base la sentenza n. 4 del 2010 ha ritenuto legittima la doppia preferenza di genere. Una legge che semplicemente non preveda misure non è per ciò stesso incostituzionale; un divieto generalizzato di adottarne sarebbe in tensione con il mandato promozionale dell’articolo 51.
Impiego delle Forze Armate con poteri di polizia. Richiederebbe legge ordinaria, ma incontra la riserva di legge in materia di libertà personale (articolo 13) e pone questioni di riparto rispetto alle competenze esclusive statali in materia di difesa e di ordine pubblico (articolo 117, secondo comma, lettere d e h).
Limitazione della libertà religiosa in funzione del diritto naturale. L’articolo 19 pone come limite all’esercizio del culto il buon costume; l’estensione del limite alla conformità a una dottrina del diritto naturale eccede quel parametro, e va letta insieme al principio supremo di laicità di cui alla sentenza n. 203 del 1989.
6.4. Il limite dei principi supremi, confermato
La prima appendice aveva rilevato che il documento contempla la revisione costituzionale senza tematizzare che una parte dei contenuti in questione — la laicità, il nucleo dei diritti inviolabili — è sottratta, secondo la giurisprudenza costituzionale, anche al potere di revisione.
La seconda parte conferma il rilievo e ne accresce la rilevanza, perché la revisione vi è proposta più volte e in materie che toccano diritti della persona. Una revisione «di rinforzo» in materia di fine vita e di filiazione dovrebbe misurarsi con i diritti inviolabili riconosciuti dall’articolo 2 come interpretati dalla Corte nelle stesse pronunce che il documento contesta. Il testo non affronta la questione: è il medesimo nodo procedurale lasciato aperto dalla prima parte e non risolto da questa.
7. La forma della seconda parte
Il registro varia più che nella prima parte, e la variazione è per capitolo. I capitoli 11, 12 e 15 sono tecnici, con proposte circostanziate e riferimenti normativi puntuali; il 13 è dottrinale e argomentativo; il 10 e il 14 alternano i due modi. La seconda parte è complessivamente più prescrittiva e meno argomentativa della prima: prevalgono gli elenchi puntati e le misure numerate.
Il lessico conferma l’impianto: nei sei nuovi capitoli «italiano» e derivati ricorrono 76 volte, «famiglia» 52, «sovranità» 26, «cristiano» 26, «demografico» 21, «sussidiarietà» 14, «diritto naturale» 13, «woke» 6, «gramsciano» 3. La coppia identità-famiglia sostituisce, come baricentro lessicale, la coppia identità-sovranità che dominava la prima parte.
La polemica intra-coalizione è sistematica e nominativa: sono citati per nome partiti alleati, e in un caso amministratori locali di quei partiti. È il tratto retorico più costante del capitolo 13.
Restano infine alcune imprecisioni redazionali che confermano la natura di testo assemblato rapidamente: «Futuro Nazione» per Futuro Nazionale nella chiusa del capitolo 12; «la vera sussidiaria» per sussidiarietà; un passaggio del capitolo 10 in cui il costo annuo del prestito SAFE è indicato in «700mila euro», cifra incompatibile con il ragionamento in cui è inserita — che ragiona in miliardi — e riconoscibile come refuso. Un paragrafo del capitolo 12 sull’autonomia regionale è inoltre ripetuto quasi alla lettera nel capitolo 13.
8. Conclusioni analitiche
Prima. La seconda parte non modifica la prima: la fonda. I capitoli 1-9 sono confermati alla lettera, e le quattro tesi portanti individuate dalla prima appendice restano valide. Ciò che il capitolo 13 aggiunge è la fondazione teoretica che la prima parte evocava senza esplicitarla: la legge naturale nella formulazione tomista, i «valori non negoziabili» come categoria politico-giuridica, l’ordine di carità come criterio di distribuzione delle risorse pubbliche.
Seconda. La tensione fra concezione assimilazionista e concezione genealogica dell’identità, che la prima appendice aveva segnalato come irrisolta, si scioglie a favore della seconda: «si è italiani per sangue». Da questa opzione discendono il criterio di destinazione della spesa sociale e la qualificazione nazionale delle singole misure.
Terza. Il nodo lasciato aperto — chi accerta i contenuti sottratti alla decisione politica — riceve una risposta in negativo, non una risposta positiva. Il documento indica ciò che quell’autorità non deve essere: la Corte costituzionale, criticata in tre passaggi espliciti per aver «normato con sentenze» in materia di procreazione assistita e di fine vita. Il rimedio proposto è la revisione costituzionale «di rinforzo», secondo un argomento di tipo originalista. Sul piano procedurale la questione resta aperta, e la tensione fra il criterio giusnaturalistico della prima parte e la difesa della sovranità parlamentare della seconda non è affrontata.
Quarta. La sussidiarietà entra nel documento come nuova categoria di equilibrio, con fonte indicata prima nella dottrina sociale cattolica e poi nella Costituzione. Consente di decentrare il prelievo fiscale e di centralizzare le materie eticamente sensibili senza incoerenza, perché nella sua formulazione classica è principio di competenza ordinata al bene comune e non di autodeterminazione dei livelli territoriali.
Quinta. Sul piano istituzionale la seconda parte è più impegnativa della prima: elezione diretta del Capo dello Stato, indicazione popolare del premier, estensione dello spoils system, compartecipazione IRPEF con aliquota comunale negativa, voto plurimo familiare. Tre nodi tecnici non sono affrontati: la coesistenza di due legittimazioni popolari dirette, il dimensionamento della perequazione, l’incidenza del voto familiare sul principio di eguaglianza del voto.
Sesta. Il rapporto con la Costituzione risulta, alla prova del testo quasi completo, più articolato di quanto la sola prima parte lasciasse vedere. La convergenza più ampia è l’articolo 31, che fornisce fondamento espresso al blocco demografico. L’attrito più documentato è la priorità di cittadinanza nell’accesso all’edilizia residenziale pubblica, su cui esiste una giurisprudenza costituzionale consolidata. La valutazione della prima appendice sulla componente confessionale va attenuata, perché il documento affronta la questione della laicità e ne propone una definizione in parte compatibile con la giurisprudenza costituzionale; restano fuori la limitazione della libertà religiosa in funzione del diritto naturale e il dovere di rispetto della tradizione cristiana.
Settima. La correzione principale che i nuovi materiali impongono all’analisi precedente riguarda l’asimmetria fra funzioni coercitive e funzioni di riproduzione sociale: essa descriveva un ordine di pubblicazione e non una proprietà della dottrina, e la seconda parte la smentisce con due capitoli interamente dedicati a famiglia, minori, disabilità e servizi sociali. Sopravvive in forma circoscritta un solo elemento: la scuola, presente come oggetto di prescrizione in cinque capitoli e assente come politica in tutti. Restano fuori dalle due parti pubblicate istruzione, sanità e cultura. La terza parte dirà se si tratti di un ordine di priorità o di un limite — la stessa domanda della prima appendice, ora con un termine di verifica più ravvicinato e con un precedente che consiglia prudenza nel formularla.
Nota sulle fonti
Fonte primaria: B.I.P. – Base Ideologica e Programmatica di Futuro Nazionale per l’Italia del futuro (2027-2037), prima e seconda parte di tre, circa cento pagine, versione del 24 agosto 2026, pubblicata sul sito ufficiale del movimento. Il confronto con la versione dell’11 agosto (prima parte) è stato condotto sul testo integrale estratto dai due file; i conteggi lessicali si riferiscono ai capitoli 10-15. Tutte le citazioni fra virgolette caporali sono letterali.
Riferimenti normativi e giurisprudenziali richiamati: Costituzione, articoli 2, 3, 11, 13, 19, 21, 29, 30, 31, 38, 48, 51, 83-85, 92, 117, 118, 138; Corte costituzionale, sentenze n. 422/1995, n. 1146/1988, n. 203/1989, n. 138/2010, n. 4/2010, n. 1/2014, n. 162/2014, n. 35/2017, n. 242/2019, n. 44/2020, n. 32/2021, n. 33/2021, n. 9/2021, n. 135/2024; Corte europea dei diritti dell’uomo, Lautsi c. Italia (Grande Camera, 2011) e Oliari e altri c. Italia (2015); leggi n. 194/1978, n. 164/1982, n. 157/1992, n. 38/2010, n. 76/2016, n. 219/2017; direttiva 2003/109/CE.
Fonti dottrinali richiamate dal documento e citate in questa analisi: Tommaso d’Aquino, Summa theologiae, I-II, q. 94, a. 2, e Commento alla Politica di Aristotele; Pio XI, Quadragesimo anno (1931); magistero di Benedetto XVI sui «valori non negoziabili».
Per il quadro demoscopico e per le nozioni analitiche richiamate si rinvia al saggio e alla prima appendice.
Analisi condotta sulla versione del 24 agosto 2026. Le citazioni sono letterali; le valutazioni interpretative sono dell’autore.
