Politica / Economia | Il Consiglio dell’Unione Europea ha approvato senza modifiche il regolamento che attua la clausola di salvaguardia bilaterale prevista negli accordi commerciali tra UE e Mercosur per i prodotti agricoli. La normativa mira a tutelare gli agricoltori europei attraverso meccanismi rapidi e mirati per contrastare eventuali danni derivanti da importazioni crescenti provenienti dai paesi sudamericani.
Approvazione del regolamento | Oggi (19 novembre) il Consiglio dell’UE ha dato il via libera al regolamento che introduce nel diritto europeo le disposizioni di salvaguardia contenute sia nell’Accordo di partenariato UE-Mercosur sia nell’Accordo commerciale provvisorio. La decisione è stata presa in tempi abbastanza brevi, meno di due mesi dopo la presentazione della proposta da parte della Commissione, e senza alcuna modifica al testo originario. Il regolamento attende ora l’espressione di parere da parte del Parlamento Europeo, dopodiché si completerà il processo legislativo con la co-adozione da parte delle istituzioni coinvolte. L’entrata in vigore avverrà dopo la pubblicazione del testo nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea.
Le norme di tutela | L’intervento legislativo intende rafforzare le protezioni per il settore agricolo europeo, garantendo strumenti efficaci per intervenire in caso di importazioni che possano provocare o minacciare gravi danni. L’attuazione delle clausole di salvaguardia costituisce un complemento essenziale agli accordi commerciali, volti a rafforzare i legami economici e politici tra l’UE e i paesi del Mercosur – Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay – preservando al contempo gli interessi del settore agricolo europeo esposto alla concorrenza internazionale.
Meccanismi di salvaguardia e ambito di applicazione | Il regolamento consente di sospendere temporaneamente le preferenze tariffarie su specifiche importazioni agricole provenienti dai paesi Mercosur qualora si riscontrino effetti negativi sul mercato comunitario. L’impianto normativo si basa su procedure accelerate e criteri di attivazione semplificati rispetto agli strumenti di salvaguardia già esistenti. In particolare, per prodotti sensibili come carne bovina, pollame, lattiero-caseari, zucchero ed etanolo, si prevede l’avvio automatico di indagini qualora si verifichi un ribasso dei prezzi di almeno il 10% accompagnato da un aumento del 10% nei volumi importati o da un calo simile dei prezzi di importazione.
Procedura di indagine e monitoraggio | Le indagini possono essere avviate rapidamente su richiesta degli Stati membri o del settore industriale, al manifestarsi di evidenze relative a incrementi significativi delle importazioni o a impatti sul mercato europeo. L’analisi prende in considerazione variabili quali volumi importati, andamento dei prezzi e conseguenze su produzione, vendite, occupazione e redditività nel comparto interessato. Per i prodotti più delicati, la durata massima dell’indagine è fissata a quattro mesi, con la possibilità di adottare misure provvisorie entro 21 giorni in situazioni di urgenza. La Commissione Europea è inoltre incaricata di un monitoraggio semestrale, con report destinati a Parlamento e Consiglio, per valutare l’andamento dei mercati e prevenire eventuali rischi per gli operatori agricoli europei.
(effe / Red. Corsara)
