Caccia, Lac: “Regione Liguria sonoramente sconfitta anche in appello sul calendario venatorio 2019”

cacciatore con il suo cane

Genova | Il Consiglio di Stato – Sezione 3° , con sentenza n. 7609  notificata ieri alle parti in causa, ha confermato la pronuncia del TAR dell’ autunno 2019 , dichiarando illegittime alcune parti importanti della delibera della Giunta Regionale della Liguria n. 386 (approvata il 10 maggio scorso), con cui si varavano le regole per la  stagione di caccia, il cosiddetto “calendario venatorio” 2019/20.

È stato dunque confermato anche in fase di appello il ricorso promosso dalle associazioni ambientaliste e per la tutela della fauna selvatica: Lega Abolizione Caccia, WWF, ENPA e LAV, patrocinate dallo studio Linzola di Milano.

«Sconfitte la giunta della Regione Liguria e le associazioni dei cacciatori Federcaccia ed ANUU, che si erano appellate al Consiglio di Stato per difendere il provvedimento,  viziato da varie irregolarità.╦ precisa una nota della Lega per l’Abolizione della Caccia (LAC).

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«Come spesso accade,  la Regione Liguria ha aggirato con motivi pretestuosi il parere preventivo obbligatorio dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). Il TAR Liguria (sezione 2°) e ora il Consiglio di Stato hannoinfatti ribadito che:

  • 1)            Le due giornate aggiuntive settimanali di caccia, oltre alle canoniche tre, nei mesi di ottobre e novembre, per la caccia alla Cesena (specie appartenente alla famiglia dei turdidi) , dovranno essere ridotte ad una soltanto;
  • 2)            La chiusura della caccia al Tordo bottaccio va anticipata di 10 giorni,  dal 31 gennaio al 20 gennaio prossimo;
  • 3)            La data di chiusura della caccia per  le specie acquatiche : Germano Reale, Gallinella d’acqua, Folaga, Alzavola, Codone, Fischione, Mestolone, Marzaiola, Canapiglia, Porciglione, Frullino, Pavoncella, Beccaccino e Moriglione va  anticipata di 10 giorni, dal 31 gennaio al 20 gennaio;
  • 4)            Va sospesa la caccia alle specie:  Moretta, Moriglione e Pavoncella;
  • 5)            Va vietata la caccia  da appostamento fisso e temporaneo nel raggio di 500 metri dalle zone umide.»

«I giudici amministrativi di secondo grado hanno ritenuto tardive e irrilevanti le precisazioni dei consulenti di parte della regione, ribadendo i principi di precauzione in materia di tutela delle specie selvatiche nel periodo dell’inizio della migrazione pre-riproduttiva, fissati dalla guida interpretativa UE della Direttiva Comunitaria a tutela dell’avifauna. Ancora migliaia di euro dei contribuenti liguri inutilmente sperperati dalla Giunta regionale ligure in spese legali per difendere atti amministrativi carenti e “calibro 12”» conclude l’associazione animalista.