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Quali
sono i documenti di identità da presentare al momento del voto?
I
documenti di identità da presentare al momento del voto sono
quelli ricompresi in una delle tre seguenti categorie:
a)
carta d’identità o altro documento d’identificazione munito di
fotografia, rilasciato dalla pubblica amministrazione;
b)
tessera di riconoscimento rilasciata dall’Unione nazionale
ufficiali in congedo d’Italia, purché munita di fotografia e
convalidata da un Comando militare;
c)
tessera di riconoscimento rilasciata da un ordine professionale,
purché munita di fotografia.
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Dove
e come si rinnova la tessera elettorale che ha esaurito i diciotto
spazi per la certificazione del voto?
La
tessera elettorale si rinnova presso l’ufficio elettorale del
comune di residenza; è opportuno che gli elettori che hanno
necessità di rinnovare la tessera elettorale si rechino per tempo
presso tale ufficio al fine di evitare una concentrazione delle
domande nei giorni immediatamente antecedenti ed in quello della
votazione; l’ufficio elettorale resterà comunque aperto dalle
ore 9 alle ore 18 nei due giorni antecedenti la data della
consultazione e, nel giorno della votazione, per tutta la durata
delle operazioni di voto, e quindi dalle ore 7 alle ore 23.
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Si
può accedere nella cabina elettorale con il telefono cellulare?
No.
Il telefono cellulare dev’essere consegnato ai componenti del
seggio prima di entrare nella cabina elettorale. Sono previste
sanzioni per coloro i quali non si attengono a tale disposizione.
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Quali
sono le modalità di espressione del voto?
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L’elettore
ha diritto di manifestare il voto di lista tracciando con la
matita copiativa un segno sul contrassegno corrispondente alla
lista prescelta o nel rettangolo che lo contiene (art.58, secondo
comma del T.U. n.361/57).
L’elettore
può altresì esprimere voti di preferenza, fino ad un massimo di
tre. Nel caso di più preferenze espresse, queste devono
riguardare candidati di sesso diverso, pena l’annullamento della
seconda e della terza preferenza (art.14, primo comma, della legge
n.18/79). Una sola preferenza può essere espressa per i candidati
compresi nelle liste di minoranze linguistiche.
La
preferenza deve essere manifestata esclusivamente per candidati
compresi nella lista votata.
Il
voto di preferenza si esprime scrivendo, con la matita copiativa,
nelle apposite righe tracciate a fianco del contrassegno della
lista votata, il nome e il cognome o solo il cognome dei candidati
preferiti, compresi nella lista medesima. In caso di identità di
cognome fra i candidati deve scriversi sempre il nome ed il
cognome e, se occorre, la data e il luogo di nascita. Qualora il
candidato abbia due cognomi, l’elettore, nel dare la preferenza,
può scriverne uno solo. L’indicazione deve contenere entrambi i
cognomi quando vi sia possibilità di confusione tra i candidati.
L’elettore,
dopo aver votato, deve aver cura di piegare la scheda all’interno
della cabina elettorale e deve restituirla, debitamente piegata,
al presidente di seggio (art.58, secondo e terzo comma, del T.U.
n.361/57).
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Nel
caso in cui l’elettore si renda conto di avere sbagliato, può
sostituire la scheda e ripetere la votazione?
Si,
secondo la più recente giurisprudenza, l’elettore che si rende
conto di aver sbagliato nel votare può chiedere al presidente del
seggio di sostituire la scheda stessa,
potendo esprimere nuovamente il proprio voto. A tal fine, il
presidente gli consegnerà una nuova scheda, inserendo quella
sostituita tra le “schede deteriorate”.
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Quali
misure sono previste per agevolare l’esercizio del diritto di voto
agli elettori non deambulanti?
Gli
elettori non deambulanti, iscritti in sezioni elettorali ubicate
in edifici non accessibili mediante sedia a ruote, possono votare
in qualsiasi altra sezione elettorale del comune allestita in un
edificio privo di barriere architettoniche.
Tali
elettori, per poter votare, devono presentare, oltre alla tessera
elettorale, una documentazione dalla quale risulti l’impossibilità
o la capacità gravemente ridotta di deambulazione, e cioè una
certificazione medica rilasciata dall’azienda sanitaria locale
oppure una copia autentica della patente di guida speciale.
Il
voto è espresso nella cabina o al tavolo appositamente allestiti
per gli elettori non deambulanti.
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Quali
disposizioni sono state introdotte dalla legge 3 novembre 2017,
n.165 in materia di trasparenza?
Ai
sensi dell’art.4 della legge 3 novembre 2017, n.165 e
dell’art.11 della legge 24 gennaio 1979, n.18, in un’apposita
sezione del sito internet del Ministero dell’interno (denominata
“Elezioni trasparenti”) sono pubblicati – in maniera
facilmente accessibile – per ciascun partito, movimento e gruppo
politico organizzato che abbia presentato liste:
a)
il contrassegno depositato, con l’indicazione del soggetto che
ha conferito il mandato per il deposito;
b)
lo statuto ovvero la dichiarazione di trasparenza.
Nella
medesima sezione del sito sono pubblicate, per ciascun partito,
movimento o gruppo politico organizzato, le liste di candidati
presentate per ciascuna circoscrizione.
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È
prevista la presenza di cittadini autorizzati a vigilare sulle
operazioni di voto e scrutinio analogamente a quanto previsto per
i rappresentanti di lista nelle elezioni politiche?
Si.
I delegati delle liste dei candidati, indicati nella dichiarazione
di presentazione di ciascuna lista, possono designare, presso ogni
seggio elettorale, due propri rappresentanti, uno effettivo e
l’altro supplente, per assistere a tutte le operazioni di voto e
di scrutinio.
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