Elezioni Europee: come, dove e quando si vota? Un vademecum, la scheda fac-simile e i candidati della Circoscrizione Nord Ovest

UN VADEMECUM PER IL VOTO

Quali sono i documenti di identità da presentare al momento del voto? I documenti di identità da presentare al momento del voto sono quelli ricompresi in una delle tre seguenti categorie: a) carta d’identità o altro documento d’identificazione munito di fotografia, rilasciato dalla pubblica amministrazione; b) tessera di riconoscimento rilasciata dall’Unione nazionale ufficiali in congedo d’Italia, purché munita di fotografia e convalidata da un Comando militare; c) tessera di riconoscimento rilasciata da un ordine professionale, purché munita di fotografia.
Dove e come si rinnova la tessera elettorale che ha esaurito i diciotto spazi per la certificazione del voto? La tessera elettorale si rinnova presso l’ufficio elettorale del comune di residenza; è opportuno che gli elettori che hanno necessità di rinnovare la tessera elettorale si rechino per tempo presso tale ufficio al fine di evitare una concentrazione delle domande nei giorni immediatamente antecedenti ed in quello della votazione; l’ufficio elettorale resterà comunque aperto dalle ore 9 alle ore 18 nei due giorni antecedenti la data della consultazione e, nel giorno della votazione, per tutta la durata delle operazioni di voto, e quindi dalle ore 7 alle ore 23.
Si può accedere nella cabina elettorale con il telefono cellulare? No. Il telefono cellulare dev’essere consegnato ai componenti del seggio prima di entrare nella cabina elettorale. Sono previste sanzioni per coloro i quali non si attengono a tale disposizione.
Quali sono le modalità di espressione del voto?
L’elettore ha diritto di manifestare il voto di lista tracciando con la matita copiativa un segno sul contrassegno corrispondente alla lista prescelta o nel rettangolo che lo contiene (art.58, secondo comma del T.U. n.361/57). L’elettore può altresì esprimere voti di preferenza, fino ad un massimo di tre. Nel caso di più preferenze espresse, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l’annullamento della seconda e della terza preferenza (art.14, primo comma, della legge n.18/79). Una sola preferenza può essere espressa per i candidati compresi nelle liste di minoranze linguistiche. La preferenza deve essere manifestata esclusivamente per candidati compresi nella lista votata. Il voto di preferenza si esprime scrivendo, con la matita copiativa, nelle apposite righe tracciate a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e il cognome o solo il cognome dei candidati preferiti, compresi nella lista medesima. In caso di identità di cognome fra i candidati deve scriversi sempre il nome ed il cognome e, se occorre, la data e il luogo di nascita. Qualora il candidato abbia due cognomi, l’elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno solo. L’indicazione deve contenere entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione tra i candidati. L’elettore, dopo aver votato, deve aver cura di piegare la scheda all’interno della cabina elettorale e deve restituirla, debitamente piegata, al presidente di seggio (art.58, secondo e terzo comma, del T.U. n.361/57).
Nel caso in cui l’elettore si renda conto di avere sbagliato, può sostituire la scheda e ripetere la votazione? Si, secondo la più recente giurisprudenza, l’elettore che si rende conto di aver sbagliato nel votare può chiedere al presidente del seggio di sostituire la scheda stessa, potendo esprimere nuovamente il proprio voto. A tal fine, il presidente gli consegnerà una nuova scheda, inserendo quella sostituita tra le “schede deteriorate”.
Quali misure sono previste per agevolare l’esercizio del diritto di voto agli elettori non deambulanti? Gli elettori non deambulanti, iscritti in sezioni elettorali ubicate in edifici non accessibili mediante sedia a ruote, possono votare in qualsiasi altra sezione elettorale del comune allestita in un edificio privo di barriere architettoniche. Tali elettori, per poter votare, devono presentare, oltre alla tessera elettorale, una documentazione dalla quale risulti l’impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione, e cioè una certificazione medica rilasciata dall’azienda sanitaria locale oppure una copia autentica della patente di guida speciale. Il voto è espresso nella cabina o al tavolo appositamente allestiti per gli elettori non deambulanti.
Quali disposizioni sono state introdotte dalla legge 3 novembre 2017, n.165 in materia di trasparenza? Ai sensi dell’art.4 della legge 3 novembre 2017, n.165 e dell’art.11 della legge 24 gennaio 1979, n.18, in un’apposita sezione del sito internet del Ministero dell’interno (denominata “Elezioni trasparenti”) sono pubblicati – in maniera facilmente accessibile – per ciascun partito, movimento e gruppo politico organizzato che abbia presentato liste: a) il contrassegno depositato, con l’indicazione del soggetto che ha conferito il mandato per il deposito; b) lo statuto ovvero la dichiarazione di trasparenza. Nella medesima sezione del sito sono pubblicate, per ciascun partito, movimento o gruppo politico organizzato, le liste di candidati presentate per ciascuna circoscrizione.
È prevista la presenza di cittadini autorizzati a vigilare sulle operazioni di voto e scrutinio analogamente a quanto previsto per i rappresentanti di lista nelle elezioni politiche? Si. I delegati delle liste dei candidati, indicati nella dichiarazione di presentazione di ciascuna lista, possono designare, presso ogni seggio elettorale, due propri rappresentanti, uno effettivo e l’altro supplente, per assistere a tutte le operazioni di voto e di scrutinio.