Comune-Fincos Alassio Srl: il Tar dà ragione al Comune di Alassio

Alassio. In attesa della sentenza della Corte Appello il Tar congela il lodo de quello parziale della vertenza sul Grand Hotel. “Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile. Condanna la ricorrente a corrispondere al Comune di Alassio la somma di quattromila euro oltre agli accessori di legge, a titolo di spese di giudizio”: il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, chiamato a pronunciarsi il 13 febbraio scorso, con la sentenza di ieri 28 febbraio,  ha respinto il ricorso della Fincos Alassio s.r.l.

Per il Comune di Alassio, in soldoni, significa eliminare una spada di Damocle da circa 40milioni di euro sulle casse comunali. La storia è nota: nel maggio 2010 Fincos – succeduta a Coni.cos Spa nell’esecuzione dei lavori di ristrutturazione del Grand Hotel, della spiaggia e del centro Talasso Terapico –  ha comunicato al Comune di avere aggiornato il piano finanziario indicando maggiori costi rispetto al previsto. L’Amministrazione respinse sia le riserve sia il nuovo piano finanziario. Fincos Alassio s.r.l. (succeduta a Fincos s.p.a.) avviò così un arbitrato. Le richieste erano pesantissime per il Comune: accertare il diritto al riequilibrio economico e quindi condannare il Comune al pagamento di una somma di denaro (euro 49.022.243) quale unica soluzione contrattuale idonea a garantire il riequilibrio stesso; in subordine, condannare il Comune a pagare i maggiori lavori realizzati dall’impresa in esecuzione della convenzione ; e condannare al risarcimento del danno per violazione degli obblighi convenzionali e di buona fede e correttezza nello svolgimento del rapporto per un importo di almeno euro 26.871.894).

Il Collegio arbitrale, con lodo definitivo del 9.12.2016, si è pronunciato non solo su quest’ultima richiesta, ma anche su una ulteriore istanza presentata da Fincos, di accertare l’inadempimento dell’obbligo di ricercare le migliori soluzioni contrattuali  e di condannare il Comune a pagare una somma non inferiore a euro 21.518.000. L’istanza fu accolta parzialmente con la liquidazione dell’importo di euro 860.000 per il mancato guadagno e per mancata concessione demaniale tempestiva delle aree, mentre l’ulteriore richiesta venne respinta, poiché non risultava violato l’impegno a ricercare soluzioni di riequilibrio. Fincos Alassio s.r.l. impugnò innanzi alla Corte d’Appello di Firenze il lodo definitivo, per contraddittorietà tra le disposizioni del lodo parziale e quelle del lodo definitivo. Nel contempo però impegnava il Comune al pagamento dei 21.518.000 con apposito ricorso.

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“La richiesta è giunta in comune nel dicembre scorso – spiega l’avv. Franca Giannotta, Assessore agli Affari legali  e ai Lavori Pubblici del Comune di Alassio. L’abbiamo attentamente valutata decidendo poi di dare incarico all’Avv. Piscitelli perchè resistesse presso il Tar. A nostro avviso infatti non poteva esserci un obbligo al pagamento stante il ricorso in appello ancora pendente e quindi, la manifesta infondatezza dello stesso.  Sono felice di apprendere che il Tar ci ha dato ragione in quanto tale decisione  è destinata a incidere sulla portata applicativa  del lodo”. “Questo è un altro piccolo successo – continua Giannotta – nell’ambito dei contenziosi che pendono sul Comune di Alassio. Nei giorni scorsi i giornali riportavano come il Comune fosse stato obbligato a corrispondere 2 milioni per i parcheggi dello stadio. In realtà quello che è stata presentata come una debacle è stato un primo successo, posto che nel pronunciarsi sull’istanza di sospensione della sentenza di primo grado, la Corte di Appello di Genova, ha preliminarmente evidenziato l’instabilità della stessa ed ha praticamente dimezzato il dovuto eliminando dal “conto comunale” oltre alla somma di € 791mila , le spese processuali a cui il comune era stato condannato nei confronti di ben due parti del giudizio, e soprattutto gli interessi moratori  sull’importo di 2.9 milioni di Euro”.