Confagricoltura Liguria ha accolto con positività gli esiti del “passaggio” in Consiglio dei Ministri del nuovo decreto legislativo sui voucher per il lavoro.
“Ci sono – sottolinea in una nota Confagricoltura Liguria – due ‘positività’ nel decreto, ovvero il fatto che il Governo ha tolto per l’agricoltura il ‘tetto’ massimo dei 2.000 euro, e che la comunicazione da parte del datore di lavoro agricolo, della prestazione soggetta a voucher, potrà essere ‘registrata’ a sette giorni”.
Per garantire la tracciabilità, come previsto dalla “stretta” annunciata dal Governo, il decreto prevede che il committente, imprenditore o professionista, almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione del lavoratore, debba comunicare tramite sms o messaggio di posta elettronica alla sede territoriale dell’Ispettorato del lavoro, il nome e i dati anagrafici del lavoratore (o il codice fiscale), nonche’ il luogo e la durata della prestazione.
“Unica eccezione – prosegue Confagricoltura Liguria – è quella che riguarda gli imprenditori agricoli, tenuti sempre a comunicare prima la prestazione alla sede territoriale dell’ispettorato, ma entro un arco temporale di 7 giorni”.
Gli imprenditori agricoli sono quindi tenuti a comunicare i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 7 giorni. In caso di violazione degli obblighi di comunicazione si applica la medesima sanzione prevista per il lavoro intermittente ovvero la sanzione amministrativa da euro 400 a 2.400 euro in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione.
“La seconda ‘positività’ – conclude Confagricoltura – voluta fortemente dalla nostra Organizzazione, del decreto è quella che esclude il settore agricolo dall’applicazione del limite imposto agli imprenditori, i quali possono avvalersi di prestazioni di lavoro accessorio per compensi non superiori a 2.000 euro per ciascun committente. L’esclusione è motivata dal fatto che l’utilizzo del lavoro accessorio in agricoltura è già soggetto, oltre al limite generale dei 7.000 euro per lavoratore, anche ad ulteriori limiti secondo i quali in agricoltura il lavoro accessorio è utilizzabile nell’ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni se regolarmente iscritti a un ciclo di studi”.