Confagricoltura Liguria: “bene il decreto del consiglio dei ministri sui voucher”

Confagricoltura Liguria ha accolto con positività gli esiti del Parlamento Aula 01“passaggio” in Consiglio dei Ministri del nuovo decreto legislativo sui voucher per il lavoro.

“Ci sono – sottolinea in una nota Confagricoltura Liguria – due ‘positività’ nel decreto, ovvero il fatto che il Governo ha tolto per l’agricoltura il ‘tetto’ massimo dei 2.000 euro, e che la comunicazione da parte del datore di lavoro agricolo, della prestazione soggetta a voucher, potrà essere ‘registrata’ a sette giorni”.

Per garantire la tracciabilità, come previsto dalla “stretta” annunciata dal Governo, il decreto prevede che il committente, imprenditore o professionista, almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione del lavoratore, debba comunicare tramite sms o messaggio di posta elettronica alla sede territoriale dell’Ispettorato del lavoro, il nome e i dati anagrafici del lavoratore (o il codice fiscale), nonche’ il luogo e la durata della prestazione.

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“Unica eccezione – prosegue Confagricoltura Liguria – è quella che riguarda gli imprenditori agricoli, tenuti sempre a comunicare prima la prestazione alla sede territoriale dell’ispettorato, ma entro un arco temporale di 7 giorni”.

Gli imprenditori agricoli sono quindi tenuti a comunicare i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 7 giorni. In caso di violazione degli obblighi di comunicazione si applica la medesima sanzione prevista per il lavoro intermittente ovvero la sanzione amministrativa da euro 400 a 2.400 euro in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione.

“La seconda ‘positività’ – conclude Confagricoltura – voluta fortemente dalla nostra Organizzazione, del decreto è quella che esclude il settore agricolo dall’applicazione del limite imposto agli imprenditori, i quali possono avvalersi di prestazioni di lavoro accessorio per compensi non superiori a 2.000 euro per ciascun committente. L’esclusione è motivata dal fatto che l’utilizzo del lavoro accessorio in agricoltura è già soggetto, oltre al limite generale dei 7.000 euro per lavoratore, anche ad ulteriori limiti secondo i quali in agricoltura il lavoro accessorio è utilizzabile nell’ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni se regolarmente iscritti a un ciclo di studi”.