IMU agricola, Alassio: pagamenti con l’aliquota base pari al 7,6 per mille

Con DL n. 4 del 24/01/2015 il Consiglio dei Ministri ha rivisitato l’IMU Alassio Comune 01agricola per il 2015 con effetti anche sul 2014. In definitiva per il Comune di Alassio vengono assoggettati ad imposta tutti i terreni (che non siano aree edificabili, da sempre soggette ad ICI E IMU, con la sola eccezione dei terreni al punto B) nei quali viene svolta l’attività di imprenditoria agricola.


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«La scadenza del termine di versamento – ricorda l’amministrazione comunale alassina in una nota – è fissata al 10 febbraio, si ritiene corretto, per il 2014, applicare l’aliquota base, pari al 7,6 per mille, in quanto in sede di deliberazione (quando ancora i terreni non erano interessati da tale novazione legislativa) pur avendo stabilito un’aliquota residuale pari al 10,6 per mille, non è stata (ovviamente) individuata un’aliquota specifica per i terreni. Da ultimo va ricordato come, il Comune di Alassio, aderendo ad apposita iniziativa intrapresa da ANCI Liguria, proporrà ricorso al TAR Lazio avverso il predetto decreto».

Con DL n. 4 del 24/01/2015 il Consiglio dei Ministri ha rivisitato l’IMU agricola per il 2015 con effetti anche sul 2014. Il DL stabilisce che a decorrere dall’anno 2015, l’esenzione dall’imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica:
a) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente montani di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
b) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT (Alassio).
L’esenzione si applica anche ai terreni di cui al comma 1 lettera b), nel caso di concessione degli stessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola.
I criteri di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche all’anno di imposta 2014. I contribuenti versano l’imposta complessivamente dovuta per l’anno 2014, determinata secondo i criteri di cui ai commi precedenti, entro il 10 febbraio 2015.