Legge dei sottotetti, Melgrati: nessun rilievo della sentenza della Corte Costituzionale sul caso Villanova

In relazione a notizie apparse sui media che riconducevano la sentenza di Marco Melgrati B1 00manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Savona, sezione penale a sviluppi possibili anche per la situazione dei sottotetti ritenuti illegittimi nel Comune di Villanova, occorre fare chiarezza.


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È quanto sostiene il capogruppo di Forza Italia in Consiglio Regionale Marco Melgrati: “Infatti – spiega – nessun riflesso può avere effetto sulla ben nota e dolorosa questione di Villanova d’Albenga, che può essere risolta per via amministrativa (e non penale, in quanto mancherebbe la doppia conformità) solamente con una variante urbanistica del Comune di Villanova che, con tutta una serie di motivazioni, raddoppi gli indici sul territorio, nelle zone dove sono stati realizzati gli interventi, magari sottraendo indice ad altre zone, mantenendo quindi il bilanciamento totale edificatorio nel P.r.g. del comune dell’entroterra Albenganese”.

“Altra è la posizione dei Comuni che si rifiutano di applicare la legge detta dei sottotetti, la 24 del 2001, fortemente voluta dall’allora amministrazione regionale di centro-destra guidata da Sandro Biasotti, a prescindere dalle motivazioni della sentenza, che non è entrata nel merito perché ‘non possono avere ingresso nel giudizio incidentale di costituzionalità questioni motivate solo per relationem, dovendo il rimettente rendere esplicite le ragioni per le quali ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione sollevata’. Infatti, mentre in pendenza della sentenza potevano esservi dubbi interpretativi, all’indomani della sentenza stessa la legge Regionale 24/2001 è tornata nella sua piena operatività”.

“Non solo, continua Marco Melgrati, nelle motivazioni della difesa della legittimità e costituzionalità della legge da parte dell’avvocatura regionale, ribaditi nelle motivazioni della sentenza da parte della Corte Costituzionale, si trovano i fondamenti per ribadire la legittimità della legge. Infatti con atto depositato il 16 luglio 2013, era intervenuta in giudizio la Regione Liguria, chiedendo che la questione di legittimità costituzionale sollevata fosse dichiarata inammissibile e comunque infondata; la Regione Liguria, quanto alla asserita violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia penale, osservava che le norme integratrici della fattispecie penale – ordinariamente proprie dei Comuni, attraverso i loro strumenti urbanistici – possono essere integrate da norme di settore provenienti anche dal legislatore regionale, secundum legem; la difesa regionale rilevava che le disposizioni censurate si riferiscono ad interventi edilizi che, nella misura in cui non comportano la demolizione e ricostruzione dell’edificio, sono qualificabili come interventi di ristrutturazione edilizia «pesante» ammessi dalla citata disciplina statale e non quali interventi di nuova costruzione, come erroneamente ritenuto dall’ordinanza di rimessione”.

“Quindi, qualunque rinvio o omissione da parte di uffici tecni di comuni liguri che si rifiutano di applicare la legge “in toto” è da considerare “abuso d’Ufficio”, perseguibile penalmente e con richieste danni da parte degli operatori privati. Altro è la questione puramente teorica, filosofica e accademica se l’intervento eccede il 20% previsto come ristrutturazione edilizia dalla legge urbanistica regionale. Sarà terreno di scontro in Commissione e in Consiglio Regionale, ma oggi non è in discussione. Ho presentato interrogazione urgente, conclude il capogruppo di Forza Italia Marco Melgrati, per conoscere l’orientamento dell’assessore Gabriele Cascino e degli uffici Regionali sulla questione. Con una sola certezza: la legge 24/2001 è in vigore, pienamente legittima e operativa”.