{"id":248797,"date":"2021-01-07T10:16:35","date_gmt":"2021-01-07T09:16:35","guid":{"rendered":"https:\/\/www.albengacorsara.it\/?p=248797"},"modified":"2021-01-07T10:16:41","modified_gmt":"2021-01-07T09:16:41","slug":"agricoltura-ed-uso-dei-droni-tra-novita-e-questioni-aperte","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.albengacorsara.it\/2021\/01\/07\/agricoltura-ed-uso-dei-droni-tra-novita-e-questioni-aperte\/","title":{"rendered":"Agricoltura ed uso dei droni. Tra novit\u00e0 e questioni aperte"},"content":{"rendered":"\n

di Filippo Moreschi,<\/strong> avvocato e socio AIDR<\/em> \u2013 Nella terminologia normativa europea, i droni \u2013 detti anche APR (Aeromobili a Pilotaggio Remoto) – sono compresi nel gruppo degli aeromobili \u201csenza equipaggio\u201d (UAS \u2013 unmanned aircraft system).
Anche il Codice della Navigazione italiano li colloca all\u2019interno della nozione di aeromobile (art. 743) e li definisce \u201cmezzi aerei a pilotaggio remoto\u201d.<\/p>\n\n\n\n

I droni consentono flessibilit\u00e0 di impiego e velocit\u00e0 di intervento, una sempre pi\u00f9 elevata risoluzione e precisione, un\u2019ampia disponibilit\u00e0 di rilevazioni e dati ottenuti attraverso sensori, camere multispettrali, camere termiche, GPS e magnetometri.
Da qualche anno l\u2019uso dei droni ha preso piede anche nel settore agricolo, in due distinte modalit\u00e0 applicative.
La prima, pi\u00f9 diffusa, \u00e8 l\u2019attivit\u00e0 di monitoraggio.
Essa si articola in pi\u00f9 momenti:
i) in una fase diagnostica preventiva (valutazione della capacit\u00e0 del terreno e delle sue aree critiche, controllo delle zone incolte e boschive);
ii) nell\u2019osservazione in tempo reale dello stato di salute della coltura e nella prevenzione delle criticit\u00e0 e delle malattie;
iii) nella conseguente capacit\u00e0 per l\u2019agricoltore di programmare quantit\u00e0 e tempistiche di interventi di precisione (irrigazione, azione fitosanitaria), in base ai reali bisogni della singola porzione di campo evitando interventi massivi, uniformi e generalizzati.
Ne deriva un risparmio di tempo, di lavoro e di macchine, ma soprattutto un minore impatto ambientale legato al mirato utilizzo dei prodotti fitosanitari e della risorsa idrica.<\/p>\n\n\n\n

La seconda modalit\u00e0 d\u2019uso \u00e8 la possibilit\u00e0 per il drone di svolgere dei compiti sul campo, come avviene nell\u2019ambito della lotta biologica ai parassiti delle piante (ad esempio la piralide del mais) oppure in tema di trattamenti fitosanitari.
Su tale ultimo aspetto va ricordato che l\u2019irrorazione aerea \u00e8 ad oggi vietata, come prescritto dall\u2019art. 13 del D. Lgs. 150\/2012 (\u201cattuazione della direttiva 2009\/128\/CE che istituisce un quadro per l\u2019azione comunitaria ai fini dell\u2019utilizzo sostenibile dei pesticidi\u201d). Il divieto prevede limitate e circostanziate deroghe, rilasciate dalle Regioni o dalle Province autonome. Il Piano di Azione Nazionale per l\u2019uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN), adottato con Decreto Interministeriale 22\/01\/2014, proibisce espressamente l\u2019irrorazione aerea in aree giudicate sensibili quali, tra le altre, gli allevamenti di bestiame, di api, di pesci e molluschi ed i terreni ove si pratica l\u2019agricoltura biologica o biodinamica. L\u2019interpretazione di tali deroghe, nel corso degli anni, \u00e8 stata piuttosto stringente e limitata, per lo pi\u00f9, all\u2019utilizzo di elicotteri per la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
La bozza di revisione del Piano, pubblicata sul sito del Mipaaf ed in corso di approvazione, ribadisce il divieto di uso dei droni per i trattamenti fitosanitari (punto A.3.10). Nel contempo, tuttavia, essa apre alla sperimentazione, alla luce della risoluzione del Parlamento europeo del 12\/02\/2019, che riconosce le potenzialit\u00e0 legate all\u2019impiego della tecnologia intelligente e dell\u2019agricoltura di precisione per gestire meglio i prodotti fitosanitari.<\/p>\n\n\n\n

Il volo dei droni civili soggiace ad una normativa complessa, ove si intersecano disposizioni europee e nazionali. L\u2019inclusione dei droni nel pi\u00f9 ampio gruppo degli aeromobili determina la competenza di ENAC \u2013 Ente Nazionale Aviazione Civile che, con i propri regolamenti, individua le categorie di droni, le tipologie di operazioni e stabilisce le condizioni di sicurezza del volo (security).
In sede europea, il Reg. 1139\/2018 UE ha posto al vertice del sistema l\u2019EASA \u2013 Agenzia dell\u2019Unione Europea per la sicurezza aerea, individuandone i compiti e dettando le norme comuni per l\u2019aviazione civile. Il Regolamento della Commissione n. 945\/2019 regola gli standards di sicurezza tecnica dei droni (safety). Il successivo Reg. della Commissione n. 947\/2019, in vigore dal 31\/12\/2020, disciplina la registrazione, le limitazioni operative e le regole applicabili agli operatori ed ai piloti, e va a sostituire ed uniformare le disposizioni nazionali, subentrando, sul punto, ai relativi regolamenti ENAC.<\/p>\n\n\n\n

Il regolamento europeo da ultimo citato fissa quale limite generale per il volo \u201ca vista\u201d dei droni fino a 25 kg l\u2019altezza massima di 120 metri dal punto pi\u00f9 vicino della superficie terrestre (Allegato al Reg., parte A, Disposizioni generali, n. 2).
Tale norma \u00e8 derogabile soprattutto in difetto, in presenza di particolari condizioni del suolo o del terreno o di aree destinate ad operazioni di volo di altri aeromobili, o densamente popolate o comunque specificamente individuate.
In Italia, la piattaforma D-Flight eroga i servizi per la gestione del traffico aereo a bassa quota di aeromobili a pilotaggio remoto. Attraverso la collaborazione con ENAC, D-Flight \u00e8 un portale che mette a disposizione degli utenti la registrazione dei droni nella banca dati italiana e l\u2019assegnazione del codice univoco di identificazione, nonch\u00e9 il reperimento delle informazioni utili per volare con i droni in sicurezza in conformit\u00e0 alle normative vigenti.
Le mappe disponibili su D-Flight illustrano le limitazioni all\u2019altezza ed all\u2019uso dei droni su tutto il territorio nazionale, indicando, in particolare modo, le aree vietate o dove il limite \u00e8 inferiore a quello generale di 120 mt.<\/p>\n\n\n\n

Vale la pena sottolineare che tra le aree in cui vige il divieto di utilizzo dei droni (limite metri 0 sul livello del suolo) sono compresi i parchi naturali e le zone soggette a protezione faunistica. Si tratta di territori sui quali norme nazionali o disposizioni regionali proibiscono il sorvolo.
La misura, se da un lato \u00e8 comprensibile, dall\u2019altro pu\u00f2 concretamente rappresentare un freno al grande supporto tecnologico che i droni possono dare in queste zone, soprattutto in considerazione della difficolt\u00e0 di fare agricoltura in luoghi di alto valore paesaggistico e, spesso, di speciale particolarit\u00e0 orografica.
Il recente decreto Mipaaf del 30\/06\/2020 ha finalmente dato attuazione alla previsione del Testo Unico del Vino che prevede la valorizzazione dei vigneti eroici e storici. I vigneti eroici, in particolare, sono definiti \u201ci vigneti \u2026 situati in aree ove le condizioni orografiche creano impedimenti alla meccanizzazione o aventi particolare pregio paesaggistico o ambientale, nonch\u00e9 i vigneti situati nelle piccole isole\u201d (art. 2 decreto).
Si pu\u00f2 capire come, soprattutto in queste zone, l\u2019uso del drone possa contribuire alla salvaguardia ed alla sopravvivenza di una viticoltura condotta in condizioni estreme, supportando concretamente il lavoro dell\u2019uomo.<\/p>\n\n\n\n

E tuttavia, molti dei vigneti c.d. eroici si trovano in aree qualificate come riserve naturali o parchi nazionali, dove il volo dei droni \u00e8 vietato. \u00c8 il caso per esempio delle Cinque Terre, dove si produce un famoso vino a Denominazione di Origine Controllata.
\u00c8 dunque auspicabile che, in futuro, nel doveroso rispetto dell\u2019ambiente, ed anzi proprio in funzione dei principi di sostenibilit\u00e0 e di risparmio di risorse che l\u2019utilizzo dei droni pu\u00f2 rappresentare, sia data la possibilit\u00e0 di utilizzare tali strumenti anche in queste zone pregiate. I droni infatti, qui pi\u00f9 che altrove, possono dare un aiuto prezioso agli agricoltori e consentire la preservazione di un inestimabile patrimonio di conoscenze, esperienze e tradizioni produttive.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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