{"id":73358,"date":"2012-01-03T08:20:13","date_gmt":"2012-01-03T07:20:13","guid":{"rendered":"http:\/\/albengacorsara.it\/?p=73358"},"modified":"2019-08-22T13:04:33","modified_gmt":"2019-08-22T11:04:33","slug":"political-essay-tornare-allo-statuto","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.albengacorsara.it\/corsara\/2012\/01\/03\/political-essay-tornare-allo-statuto\/","title":{"rendered":"Political Essay &#8211; Tornare allo Statuto"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\"><strong>di Franco Astengo<\/strong> &#8211; Il lascito pi\u00f9 importante sul piano politico-istituzionale che il 2011 passer\u00e0 al 2012 sar\u00e0 sicuramente rappresentato dal conflitto, ormai palesemente aperto, tra Costituzione formale e Costituzione materiale. Per una volta cercheremo di occuparci di questo punto tralasciando, invece, la pur doverosa analisi della crisi economico \u2013 finanziaria in atto che, a detta di molti esperti, si aggraver\u00e0 ancora nell\u2019anno che sta per iniziare colpendo duramente le condizioni di vita dei ceti pi\u00f9 deboli.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">D\u2019altro canto \u00e8 difficile, ormai, considerare i temi della struttura politica e dell\u2019assetto istituzionale nella distinzione classica \u201cstruttura\/sovrastruttura\u201d, gli intrecci, infatti, sono molto pi\u00f9 complessi di quanto un tempo non si potesse immaginare.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il conflitto tra Costituzione formale e Costituzione materiale si \u00e8 aperto, in Italia, almeno dagli anni\u201980 quando diventarono di linguaggio comune termini come \u201cdecisionismo\u201d e \u201cgovernabilit\u00e0\u201d e si procedette verso l\u2019instaurazione di meccanismi di semplificazione nel rapporto tra politica e societ\u00e0, cercando di tagliare quello che era definito un \u201ceccesso di domanda di democrazia\u201d: separazione tra politica e amministrazione, elezione diretta di cariche monocratiche, sistema elettorale maggioritario, personalizzazione della politica.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tutti fattori che, uniti all\u2019implosione dei grandi partiti di massa avvenuta all\u2019inizio degli anni\u201990 e con l\u2019entrata in scena di personaggi capaci di governare il Paese incarnando un perfetto conflitto d\u2019interessi, hanno assunto complessivamente i connotati del \u201cpresidenzialismo\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Contemporaneamente l\u2019esasperazione populistica di una rinnovata attualit\u00e0 della frattura \u201ccentro\/periferia\u201d ha portato, nell\u2019arena politica, il tema della messa in discussione dell\u2019unit\u00e0 del Paese: tema che, accompagnato da un forte e diffuso euroscetticismo appare tornato di grande attualit\u00e0, almeno nelle intenzioni propagandistiche del partito che ne \u00e8 stato interprete, pur tra fasi alterne tipiche di coloro che intendono interpretare ruoli di lotta e di governo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Torniamo per\u00f2 al tema del presidenzialismo che appare, ora pi\u00f9 che mai centrale nel conflitto tra Costituzione formale e Costituzione materiale: centrale perch\u00e9 negli ultimi mesi un ruolo di sostanziale forma presidenzialistica \u00e8 stato esercitato dall\u2019attuale Presidente della Repubblica in una dimensione che non esitiamo a definire come \u201cborder-line\u201d, rispetto alla lettera della Costituzione vigente.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Orbene: la situazione poteva ben essere definita come eccezionale e come tale trattata. Per\u00f2 questa valutazione di stato di emergenza non basta, e anzi pu\u00f2 legittimamente inquietare quanti hanno a cuore un certo tipo di qualit\u00e0 della democrazia nel nostro Paese, tanto pi\u00f9 che alcuni punti decisivi della vicenda sono avvenuti con un insufficiente tasso di trasparenza.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Esuliamo, in quest\u2019occasione, dal tentativo di approfondire la possibilit\u00e0 che questo esercizio di presidenzialismo sia stato, in una qualche misura, fortemente sollecitato dall\u2019esterno, il che renderebbe ancora pi\u00f9 complesso il caso politico- istituzionale dell\u2019Italia ed entriamo nel merito della situazione in atto.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nella sostanza ci pare di poter riassumere in questo modo: l\u2019ex-presidente del Consiglio \u00e8 stato ferito proprio da quel meccanismo di tipo presidenzialista che, pure, aveva tante volte richiamato ed agognato, teorizzando il primato dell\u2019uomo solo al comando sul collettivo del dibattito politico.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Alle forze politiche si pone, a questo punto, un interrogativo, che ci piacerebbe fosse esposto in pubblico e dibattuto a fondo: andare avanti con l\u2019idea e la pratica presidenzialista modificando anche formalmente la Costituzione (ed elaborando una nuova legge elettorale in grado di accompagnare sul serio questo tipo di modifica, ponendosi su di un terreno compiutamente maggioritario) oppure tornare, non certo in senso \u201csonniniano\u201d, allo \u201cStatuto\u201d, cio\u00e8 alla lettera e alla pratica della Costituzione Repubblicana del \u201948, laddove si stabilisce che l\u2019Italia \u00e8 una repubblica parlamentare?<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Personalmente propenderemmo per questa seconda soluzione, tenendo conto che in passato coerentemente c\u2019\u00e8 capitato di sostenere come l\u2019Italia non avesse bisogno di un Lord Protettore ai tempi di un Berlusconi trionfante e non ci pare, neppure il caso, di richiamare lo stesso ruolo di Lord Protettore adesso quando un\u2019iniziativa di questo tipo \u00e8 toccata ad un esponente dell\u2019ex-PCI e neppure per il futuro, considerata l\u2019evidente propensione a recitare questo ruolo anche da parte dell\u2019attuale presidente del consiglio che pare proprio avere una grande propensione soggettiva rivolta in quella direzione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Allora: come \u201ctornare allo Statuto\u201d? Non \u00e8 il caso di ricordare, se non per sommi capi, che l&#8217;Italia \u00e8 una Repubblica Democratica per volont\u00e0 del popolo che ne ha votato la forma di Stato in un Referendum, dopo che per un periodo non breve le forze politiche uscite vittoriose dalla lotta di Liberazione avevano oscillato tra l&#8217;idea di affidare al popolo la scelta decisiva oppure di attribuirla all&#8217;Assemblea Costituente che sarebbe stata eletta nella stessa data del 2 giugno 1946 (il decreto che fissa il referendum istituzionale porta la data del 10 marzo 1946: l&#8217;obiettivo era quello che, una volta sgombrato il capo dal nodo della forma dello stato l&#8217;Assemblea Costituente, sulla base del mandato ricevuto dai cittadini, avrebbe potuto dedicarsi completamente alla redazione della nuova Carta Costituzionale).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La scelta referendaria, inoltre, corrispondeva ad un\u2019ulteriore esigenza: quella di completare il processo unitario risorgimentale, considerato nell&#8217;analisi gramsciana, in una qualche misura \u201cmonco\u201d per la mancata partecipazione delle masse popolari.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Si sanciva cos\u00ec, per via diretta, l&#8217;unit\u00e0 del Paese, dopo che \u2013 nei tragici mesi trascorsi tra l&#8217;8 Settembre ed il 25 aprile-, l\u2019Italia era rimasta divisa.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Si tratta di elementi che vanno sottoposti, ancor oggi, alla riflessione di tutti: in una fase in cui sembrano prevalere queste spinte a forme presidenzialistiche, a punti di mutamento costituzionale che possono far presagire la separazione, se non il disfacimento, dell&#8217;unit\u00e0 repubblicana, al sovvertimento del ruolo fondamentale della sovranit\u00e0 popolare, aprendo la strada ad avventure pericolose, forse improbabili, ma i cui segnali non possiamo sottovalutare.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">E&#8217; mutato, soprattutto, il ruolo del Parlamento, con un passaggio \u201cforte\u201d nella capacit\u00e0 di proposta legislativa nelle mani del Governo, attraverso un uso immotivato dello strumento dei decreti legge (uso immotivato che, ormai, come c\u2019\u00e8 gi\u00e0 capitato di ricordare risale nel tempo fin dai primi anni&#8217;80 del secolo scorso: quando cio\u00e8 si cominci\u00f2 a parlare di \u201cGrande Riforma\u201d da attuarsi in nome di un cosiddetto \u201cdecisionismo\u201d).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Vale allora la pena, dunque recuperare i passaggi fondamentali che, sulla materia del ruolo del Parlamento, furono compiuti in sede di Assemblea Costituente.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La Costituente accett\u00f2 (in linea con l&#8217;esito referendario) l&#8217;individuazione antifascista delle responsabilit\u00e0 per le origini della dittatura nell&#8217;atteggiamento antiparlamentare della monarchia, sancendo cos\u00ec il definitivo primato delle Camera nel sistema, dando cos\u00ec vita ad una \u201crepubblica parlamentare\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Concentrando, infatti, nelle due Camere, rese entrambe elettive e pari nelle attribuzioni, i maggiori poteri, la Costituzione Repubblicana pone il Parlamento in una posizione di evidente supremazia rispetto agli altri organi dello Stato.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il Governo, infatti, appare ad esso sottoposto sul piano formale, sia per il voto di fiducia che lo lega alle Camere in un rapporto di dipendenza politica, sia per il costante esercizio della funzione ispettiva e di controllo sui suoi atti da parte di quelle.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">E&#8217; anche nella determinazione delle modalit\u00e0 di esercizio della funzione legislativa che la Costituente parve voler impedire ogni pericolo di usurpazione da parte del Governo del potere normativo, memore sia dell&#8217;esperienza vissuta in et\u00e0 liberale sia di quella, ben pi\u00f9 pesante al riguardo, dei tempi della dittatura fascista.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tutto questo oggi, ripetiamo, \u00e8 messo pesantemente in discussione e va ricordato, perch\u00e9 l&#8217;osservanza costituzionale \u00e8 ancora legata a questi fondamentali principi che si sono esplicati nell&#8217;articolato della Carta Fondamentale, ricordando ancora come la Costituzione stabilisca che le Camere non possono procedere alla modifica o alla riforma del testo costituzionale senza l&#8217;osservanza di un preciso procedimento di revisione (articolo 138); in secondo luogo ha, poi, assoggettato l&#8217;attivit\u00e0 legislativa ad un sindacato di legittimit\u00e0 costituzionale davanti ad un organo speciale, la Corte Costituzionale, al fine di evitare l&#8217;introduzione nell&#8217;ordinamento stesso di norme contrarie ai principi essenziali che l&#8217;ispirano; in terzo luogo ha fissato il ruolo delle comunit\u00e0 intermedie, in particolare delle Regioni, modificando la tradizione accentratrice dello Stato risorgimentale ma, nello stesso tempo, garantendo l&#8217;unit\u00e0 statuale (ed \u00e8 questo, oltre a quello presidenzialista il punto di maggiore difficolt\u00e0 che, oggi, forse ci troviamo di fronte nella prospettiva di un\u2019idea federalista che nasconde l&#8217;ipotesi di secessione, in una condizione di vera e propria confusione ed in una prospettiva europea, non esistente al momento dello svolgimento dei lavori dell&#8217;Assemblea Costituente, che non riesce a superare un grave \u201cdeficit democratico\u201d); infine va ricordata l&#8217;introduzione del referendum costituzionale e del referendum abrogativo delle leggi approvate dal Parlamento, il primo ad eventuale garanzia popolare contro una revisione della Costituzione che non venisse approvata da una maggioranza parlamentare troppo ampia, il secondo a tutela delle aspirazioni e degli interessi dell&#8217;elettorato contro un\u2019attivit\u00e0 legislativa ritenuta impopolare, affiancando cos\u00ec alla democrazia rappresentativa caratterizzante il sistema di un istituto di democrazia diretta, stabilendo nel contempo una sorta di controllo popolare sull&#8217;operato normativo della classe politica.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Non si trova, com\u2019\u00e8 noto, in Costituzione un capitolo riguardante le leggi elettorali: ma l&#8217;idea di un Parlamento sovrano richiederebbe una legge elettorale tale da consentire il massimo possibile delle espressioni delle culture e delle sensibilit\u00e0 politiche presenti nel Paese; si pu\u00f2 ben dire che le modifiche alla legge elettorale avutesi nel 1993 e nel 2005 siano andate in direzione contraria, tentando di affermare il primato della governabilit\u00e0 rispetto a quello del dibattito parlamentare.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ecco: abbiamo ricordato, forse pedantemente, queste cose al riguardo del ruolo del Parlamento perch\u00e9 si abbia chiaro, all&#8217;interno della ventata populistica e antipolitica che stiamo subendo, ci\u00f2 che di pi\u00f9 prezioso vada difeso nell&#8217;ambito della nostra democrazia repubblicana e alle quali non si pu\u00f2 rispondere con la scorciatoia presidenzialista, ma sanando subito con dichiarazioni ed atti chiari la frattura aperta tra Costituzione formale e Costituzione materiale.<\/p>\n<blockquote>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>* Franco Astengo &#8211; Savona, politologo<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<div class=\"mh-excerpt\"><p>di Franco Astengo &#8211; 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