Sottotetti di Villanova d’Albenga, Melgrati: “dopo modifica legge, unica via è la variante urbanistica”

«Dopo la presentazione in VI Commissione Urbanistica da parte dell’assessore Gabriele Cascino della modifica alla legge Regionale 24/01, detta dei Sottotetti, sembrerebbe essere persa ogni speranza per sanare il problema di Villanova d’Albenga ex lege». È quanto sostiene il capogruppo di Forza Italia in Consiglio Regionale Marco Melgrati, che continua: «la via che sommessamente avevo indicato, e cioè quella di estendere la legge dei sottotetti ad un periodo posteriore alla data di applicazione della norma, cioè l’ottobre del 2001, quindi portarla al 31.12.2012, è stata esclusa dall’assessore per due motivi: il primo è che non è “politically correct” e quindi non percorribile dalla Giunta di Sinistra-Centro della Regione Liguria; la seconda è che, nel caso di Villanova d’Albenga, i sottotetti eccedono la quota del 20% prevista come ampliamento per rimanere nella fattispecie della tipologia di intervento urbanistico edilizio della “ristrutturazione edilizia” prevista dall’art. 10 della Legge Regionale 16/08 come modificato dalla L.R. 9/12. Infatti, per fare un esempio, se l’indice territoriale dava la possibilità di costruire 60 mq., il sottotetto è stato approvato per altri 60 mq., mentre potevano al massimo essere 12 mq. dichiarati agibili, pari al 20% di mq. 60».

«La normativa nazionale con il Testo Unico, quando parla di Ristrutturazione Edilizia con incremento volumetrico, non si riferisce ad una quota fissa (fino al 20%), come previsto dalla Legge Regionale 16 e sue modificazioni, ma l’accezione usata è il “modesto incremento”, che comunque potrebbe dare adito a ulteriori contestazioni. Quindi, l’unica strada percorribile è una variante urbanistica, in applicazione dell’art. 78 della predetta legge Regionale, che consente per il solaio sovrastante l’ultimo piano, nel nostro caso unico piano, al comma 3, riferito alle altezze: Negli interventi di nuova costruzione, laddove il solaio sovrastante l’ultimo piano dell’edificio o una sua porzione non sia orizzontale, l’altezza media interna netta – da intendersi come distanza tra il solaio di calpestio ed il piano virtuale orizzontale mediano tra il punto più alto e quello più basso dell’intradosso del solaio stesso – non può essere inferiore a 2,30 metri per i locali destinati ad abitazione, riducibili a 2,10 metri per i locali accessori e di servizio. L’altezza della parete minima non può essere inferiore a 1,50 metri per gli spazi ad uso abitazione e 1,30 metri per gli spazi accessori e di servizio”, di fatto consentendo una minore altezza “legittima” rispetto alla media dei m. 2,70 per l’ultimo piano delle costruzioni».

«Appare ovvio – aggiunge il capogruppo di Forza Italia – che questa norma abbisogna di indici di costruzione, in quanto classificata “nuova costruzione”, ancorché riduca le altezze per “l’ultimo piano” a quelle previste dalla legge dei sottotetti, ma in forza dell’art. 78 della L.R. 16, e quindi nella fattispecie di Villanova. Si rende necessaria una variante che giustifichi l’intervento, in considerazione del fatto che le altezze sono state ridotte rispetto a quelle previste dal Piano Regolatore per conformare la costruzione ad una tipologia migliorativa, che recuperi l’indice da altre zone di Piano Regolatore. Va da sé che l’indice sarà di privati e che dovrà essere acquistato da chi ha queste situazioni allo stato illegittime, e che il prezzo non potrà essere “politico”».

«Ad oggi”, conclude Melgrati, “se si introducesse solamente l’estensione del limite temporale della Legge 24/01 al 31.12.2012, tutte queste situazioni sarebbero sanate. Ma – conclude Melgrati – come già detto, non c’è la volontà politica e soprattutto mi rendo conto che questo è contraddetto dal limite del 20% dell’art. 10 della L. Reg. 16, per la ristrutturazione (che non fa scattare la Nuova Costruzione) e dalle numerose sentenze emesse dal TAR Liguria in materia di sottotetti, che confliggono con l’interpretazione data dal Legislatore Regionale ligure circa la differenza della sagoma e l’incremento del volume per gli interventi considerati ristrutturazioni edilizie».