Albenga, niente botti a Capodanno: il sindaco ha firmato l’ordinanza che vieta l’utilizzo di petardi

Il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis
Nella foto: il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis

Il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis ha firmato l’ordinanza che vieta l’utilizzo di petardi, botti e artifici pirotecnici per il periodo che va dalla mezzanotte di oggi, giovedì 30 dicembre 2021, al 06 gennaio 2022, su tutto il territorio comunale.

Il provvedimento non consente di utilizzare prodotti pirotecnici anche di libera vendita che abbiano effetto scoppiettante, crepitante o fischiante (quali ad esempio raudi e petardi) negli spazi pubblici, quali i parchi, le piazze, le strade ed ogni altro luogo pubblico.
Il divieto non si applica agli artifici declassificati ad effetto esclusivamente luminoso quali fontane, lanterne cinesi, bacchette scintillanti ecc., purché vengano utilizzati in luoghi non affollati, lontano da materiali infiammabili e in assenza di condizioni meteorologiche che possano renderli pericolosi (vento forte).

Gli artifici consentiti possono essere acquistati esclusivamente dai rivenditori autorizzati, muniti della dicitura attestante la possibilità di commercializzazione al pubblico. È inoltre vietata la vendita di qualsiasi tipo di artificio pirotecnico ai minori di anni 18 e di affidare ai bambini prodotti che, anche se non espressamente vietati, qualora siano utilizzati maldestramente, comportino situazioni di pericolo e che pertanto richiedano perizia nel loro impiego.

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Afferma il sindaco Riccardo Tomatis: “Invito tutti i cittadini a divertirsi rispettando, però, tutte quelle norme di cautela e buon senso necessarie ad evitare quegli incidenti che, purtroppo, tutti gli anni si verificano. La mia raccomandazione, inoltre è quella di rispettare i nostri amici animali e quella parte di popolazione, come anziani e malati, che vive come un grosso disagio le esplosioni dei petardi. Attenzione anche ad eventuali fuochi artificiali e botti inesplosi che possono essere molto pericolosi”.

Le violazioni rispetto a quanto stabilito saranno punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25.00 ad € 500.00 ai sensi dell’art. 7 bis, comma 1 del D.Lgs. 18/2000, con possibilità di avvalersi del pagamento in misura ridotta, pari a € 50.00, ai sensi dell’art. 16 della L. 689/1981.