Albenga, ordinanza del sindaco limita vendita e consumo delle bevande alcoliche

Fino al 14 giugno divieto di vendere per asporto bevande alcoliche di qualsiasi gradazione dalle ore 19.30 alle ore 8.00

Entrata e Stemma del Municipio di Albenga

Albenga | Entra in vigore l’odinanza firmata ieri dal sindaco di Albenga Riccardo Tomatis che impone, a partire dalle ore 19.30 di oggi, “29 maggio 2020 e fino alle ore 24.00 del 14 giugno 2020” limiti agli orari di vendita delle bevande alcoliche. In particolare, si legge nell’ordinanza del sindaco (n.254), su tutto il territorio comunale vige il «Divieto di vendere per asporto bevande alcoliche di qualsiasi gradazione dalle ore 19.30 alle ore 8.00 da parte di tutte le tipologie di esercizi pubblici, esercizi di commercio al dettaglio di vicinato in sede fissa, attività artigianali da asporto e distributori automatici, fatta eccezione per le medie e grandi strutture di vendita, rimanendo invece consentita nel rispetto delle misure di sicurezza attualmente vigenti, la consumazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, solo all’interno dei pubblici esercizi e all’esterno degli stessi, nelle aree di pertinenza in concessione».


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Per chi è ad Albenga c’è inoltre il «Divieto di consumazione dalle ore 19.30 alle ore 8.00 di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione su area pubblica o privata ad uso pubblico compresi parchi e giardini aperti al pubblico». In quanto all’accesso ai bar e locali i titolari sono tenuti a garantire una fruizione degli spazi «con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensione e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro, tra i visitatori». I titolari dei locali devono anche «garantire ed incentivare le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, adottando protocolli interni di sicurezza e ricorrendo a qualsiasi dispositivo utile a limitare forme di contagio». In caso di trasgressione dell’ordinanza, sanzioni pesanti: «il mancato rispetto delle misure di contenimento del presente atto, viene punito ai sensi dell’art. 4 del D.L. n. 19 del 25.03.2020 s.m.i. salvo che il fatto non costituisca reato, con una sanzione amministrativa da € 400,00 a € 3.000,00 e la chiusura dell’attività da 5 a 30 giorni.» (Vedi QUI copia integrale dell’Ordinanza 254 firmata dal sindaco di Albenga).