Coronavirus, firmato da Conte il Dpcm che blocca le attività produttive; le eccezioni in elenco

Giuseppe Conte

Savona / Roma | Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato oggi – 22 marzo – il nuovo Dpcm anticipato ieri (leggi QUI: Coronavirus, Conte: “chiusa ogni attività produttiva che non sia strettamente necessaria”) che introduce ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull’intero territorio nazionale (Vedi QUI copia pdf del Dpcm), con l’atteso elenco delle eccezioni (che peraltro nei prossimi giorni potrebbe, se necessario, essere “modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze”) [N.d.R.: vedi più sotto gli aggiornamenti del D.M. 25/3/2020]. Le disposizioni che integrano i precedenti Dpcm – saranno in vigore da lunedì fino al 3 aprile 2020 (salvo successive proroghe).

Le imprese le cui attività non sono sospese, precisa il documento, “rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali” (Vedi QUI: Coronavirus e tutela dei lavoratori: protocollo condiviso tra le parti sociali e governo).  Il Dpcm assorbe anche le nuove limitazioni sugli spostamenti al di fuori del comune dove si è attualmente, anticipate da un’ordinanza adottata congiuntamente dal ministro della Salute e dal ministro dell’Interno, ovvero: “è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute”, specificando che non sarà più consentito – per chi migrato in altro comune “il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza” (vedi sotto il Dpcm, comma b dell’Articolo 1). (effe)

Come si legge nell’Articolo 1, sull’intero territorio nazionale sono dunque adottate le seguenti misure:

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  • a) sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 [N.d.R.: vedi più sotto o QUI in pdf elenco completo] e salvo quanto di seguito disposto. Le attività professionali non sono sospese e restano ferme le previsioni di cui all’articolo 1, punto 7, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020. Per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall’articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18. Resta fermo, per le attività commerciali, quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 e dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020. L’elenco dei codici di cui all’allegato 1 può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze; 
  • b) è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; conseguentemente all’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 le parole “. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza” sono soppresse;
  • c) le attività produttive che sarebbero sospese ai sensi della lettera a) possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile;
  • d) restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla lettera e), previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite; il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa;
  • e) sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146. Resta tuttavia ferma la sospensione del servizio di apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice beni culturali, nonché dei servizi che riguardano l’istruzione ove non erogati a distanza o in modalità da remoto nei limiti attualmente consentiti;
  • f) è sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza;
  • g) sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti. Il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della dichiarazione resa. In ogni caso, non è soggetta a comunicazione l’attività dei predetti impianti finalizzata a garantire l’erogazione di un servizio pubblico essenziale;
  • h) sono consentite le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto della provincia ove sono ubicate le attività produttive.

Le attività produttive industriali e commerciali NON SOSPESE dal Dpcm 22/3/2020

[AGGIORNAMENTO: QUI in copia pdf le “Modifiche al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020” contenute nel D.M. del 25/3/2020]

ATECO DESCRIZIONE
01 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali
03 Pesca e acquacoltura
05 Estrazione di carbone
06 Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale
09.1 Attività dei servizi di supporto all’estrazione di petrolio e di gas naturale
10 Industrie alimentari
11 Industria delle bevande
13.96.20 Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali
13.94 Fabbricazione di spago, corde, funi e reti
13.95 Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)
14.12.00 Confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro
16.24.20 abbricazione di imballaggi in legno
17 Fabbricazione di carta
18 Stampa e riproduzione di supporti registrati
19 Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
20 Fabbricazione di prodotti chimici
21 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici
22.1 Fabbricazione di articoli in gomma
22.2 Fabbricazione di articoli in materie plastiche
23.19.10 Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia
26.6 Fabbricazione di apparecchi per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche
27.1 Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell’elettricità
28.3 fabbricazione di macchine per l’agricoltura e la silvicoltura
28.93 Fabbricazione di macchine per l’industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori)
28.95.00 Fabbricazione di macchine per l’industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)
28.96 Fabbricazione di macchine per l’industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)
32.50 Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche
32.99.1 Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza
32.99.4 Fabbricazione di casse funebri
33 Riparazione emanutenzione installazione di macchine e apparecchiature
35 Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
36 Raccolta, trattamento e fornitura di acqua
37 Gestione delle reti fognarie
38 Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali
39 Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti
42 Ingegneria civile
43.2 Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni
45.2 Manutenzione e riparazione di autoveicoli
45.3 Commercio di parti e accessori di autoveicoli