Quali
sono i documenti di identità da presentare al momento del voto?
I
documenti di identità da presentare al momento del voto sono
quelli ricompresi in una delle tre seguenti categorie:
a)
carta d’identità o altro documento d’identificazione munito di
fotografia, rilasciato dalla pubblica amministrazione;
b)
tessera di riconoscimento rilasciata dall’Unione nazionale
ufficiali in congedo d’Italia, purché munita di fotografia e
convalidata da un Comando militare;
c)
tessera di riconoscimento rilasciata da un ordine professionale,
purché munita di fotografia.
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Dove
e come si rinnova la tessera elettorale che ha esaurito i diciotto
spazi per la certificazione del voto?
La
tessera elettorale si rinnova presso l’ufficio elettorale del
comune di residenza; è opportuno che gli elettori che hanno
necessità di rinnovare la tessera elettorale si rechino per tempo
presso tale ufficio al fine di evitare una concentrazione delle
domande nei giorni immediatamente antecedenti ed in quello della
votazione; l’ufficio elettorale resterà comunque aperto dalle
ore 9 alle ore 18 nei due giorni antecedenti la data della
consultazione e, nel giorno della votazione, per tutta la durata
delle operazioni di voto, e quindi dalle ore 7 alle ore 23.
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Si
può accedere nella cabina elettorale con il telefono cellulare?
No.
Il telefono cellulare dev’essere consegnato ai componenti del
seggio prima di entrare nella cabina elettorale. Sono previste
sanzioni per coloro i quali non si attengono a tale disposizione.
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Quali
sono le modalità di espressione del voto?
Le
modalità di espressione del voto cambiano in funzione della
popolazione dei comuni.
Nei
comuni fino a 15.000 abitanti si può tracciare un segno solo sul
candidato sindaco, solo sulla lista collegata al candidato sindaco
o anche sia sul candidato sindaco che sulla lista collegata al
medesimo candidato sindaco: in ogni caso il voto viene attribuito
sia alla lista di candidati consiglieri che al candidato sindaco
collegato.
È
eletto Sindaco il candidato che ottiene il maggior numero di voti.
Nei
comuni con più di 15.000 abitanti si può:
–
tracciare
un segno solo sul candidato sindaco; in questo caso il voto viene
attribuito solo al candidato sindaco;
–
tracciare
un segno solo su una delle liste collegate al candidato sindaco o
anche sia sul candidato sindaco che su una delle liste collegate
al medesimo candidato sindaco: in entrambi i casi il voto viene
attribuito sia al candidato sindaco che alla lista di candidati
consiglieri;
–
esprimere
il voto disgiunto, tracciando un segno sul candidato sindaco ed un
altro segno su una lista non collegata: in questo caso il voto
viene attribuito sia al candidato sindaco che alla lista non
collegata.
È
eletto sindaco al primo turno il candidato che ottiene la
maggioranza assoluta dei voti validi (almeno il 50% più uno);
qualora nessun candidato raggiunga tale soglia si tornerà a
votare domenica 9 giugno per il ballottaggio tra i due candidati
più votati.
Le
preferenze si esprimono scrivendo negli appositi spazi il cognome
(oppure il nome e cognome in caso di omonimia) dei candidati
consiglieri comunali della lista votata.
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Quanti
voti di preferenza si possono esprimere?
–
Nei
comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti si può
esprimere una sola preferenza.
–
Nei
comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti è possibile
esprimere due preferenze per i candidati a consigliere comunale,
scrivendone il cognome nelle apposite righe tratteggiate poste al
di sotto del contrassegno di lista. In caso di espressione di due
preferenze, queste devono riguardare una candidata di genere
femminile ed un candidato di genere maschile (o viceversa), pena
l’annullamento della seconda preferenza.
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Nel
caso in cui l’elettore si renda conto di avere sbagliato, può
sostituire la scheda e ripetere la votazione?
Si,
secondo la più recente giurisprudenza, l’elettore che si rende
conto di aver sbagliato nel votare può chiedere al presidente del
seggio di sostituire la scheda stessa,
potendo esprimere nuovamente il proprio voto. A tal fine, il
presidente gli consegnerà una nuova scheda, inserendo quella
sostituita tra le “schede deteriorate”.
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Quali
misure sono previste per agevolare l’esercizio del diritto di voto
agli elettori non deambulanti?
Gli
elettori non deambulanti, iscritti in sezioni elettorali ubicate
in edifici non accessibili mediante sedia a ruote, possono votare
in qualsiasi altra sezione elettorale del comune allestita in un
edificio privo di barriere architettoniche. Tali elettori, per
poter votare, devono presentare, oltre alla tessera elettorale,
una documentazione dalla quale risulti l’impossibilità o la
capacità gravemente ridotta di deambulazione, e cioè una
certificazione medica rilasciata dall’azienda sanitaria locale
oppure una copia autentica della patente di guida speciale. Il
voto è espresso nella cabina o al tavolo appositamente allestiti
per gli elettori non deambulanti.
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Quali
disposizioni sono state introdotte dalla legge 3 novembre 2017,
n.165 in materia di trasparenza?
Ai
sensi dell’art.4 della legge 3 novembre 2017, n.165 e
dell’art.11 della legge 24 gennaio 1979, n.18, in un’apposita
sezione del sito internet del Ministero dell’interno (denominata
“Elezioni trasparenti”) sono pubblicati – in maniera
facilmente accessibile – per ciascun partito, movimento e gruppo
politico organizzato che abbia presentato liste:
a)
il contrassegno depositato, con l’indicazione del soggetto che
ha conferito il mandato per il deposito;
b)
lo statuto ovvero la dichiarazione di trasparenza.
Nella
medesima sezione del sito sono pubblicate, per ciascun partito,
movimento o gruppo politico organizzato, le liste di candidati
presentate per ciascuna circoscrizione.
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È
prevista la presenza di cittadini autorizzati a vigilare sulle
operazioni di voto e scrutinio analogamente a quanto previsto per
i rappresentanti di lista nelle elezioni politiche?
Sì.
I delegati delle liste dei candidati, indicati nella dichiarazione
di presentazione di ciascuna lista, possono designare, presso ogni
seggio elettorale, due propri rappresentanti, uno effettivo e
l’altro supplente, per assistere a tutte le operazioni di voto e
di scrutinio. I rappresentanti di lista designati devono essere
elettori del comune. Tale
requisito può essere accertato dalla tessera elettorale in
possesso dei designati.
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