Amministrative in provincia di Savona, 44 Comuni al voto: le schede fac-simile, la “mappa” dell’elettorato e un Vademecum per il voto

UN VADEMECUM PER IL VOTO

Quali sono i documenti di identità da presentare al momento del voto? I documenti di identità da presentare al momento del voto sono quelli ricompresi in una delle tre seguenti categorie: a) carta d’identità o altro documento d’identificazione munito di fotografia, rilasciato dalla pubblica amministrazione; b) tessera di riconoscimento rilasciata dall’Unione nazionale ufficiali in congedo d’Italia, purché munita di fotografia e convalidata da un Comando militare; c) tessera di riconoscimento rilasciata da un ordine professionale, purché munita di fotografia.
Dove e come si rinnova la tessera elettorale che ha esaurito i diciotto spazi per la certificazione del voto? La tessera elettorale si rinnova presso l’ufficio elettorale del comune di residenza; è opportuno che gli elettori che hanno necessità di rinnovare la tessera elettorale si rechino per tempo presso tale ufficio al fine di evitare una concentrazione delle domande nei giorni immediatamente antecedenti ed in quello della votazione; l’ufficio elettorale resterà comunque aperto dalle ore 9 alle ore 18 nei due giorni antecedenti la data della consultazione e, nel giorno della votazione, per tutta la durata delle operazioni di voto, e quindi dalle ore 7 alle ore 23.
Si può accedere nella cabina elettorale con il telefono cellulare? No. Il telefono cellulare dev’essere consegnato ai componenti del seggio prima di entrare nella cabina elettorale. Sono previste sanzioni per coloro i quali non si attengono a tale disposizione.
Quali sono le modalità di espressione del voto? Le modalità di espressione del voto cambiano in funzione della popolazione dei comuni. Nei comuni fino a 15.000 abitanti si può tracciare un segno solo sul candidato sindaco, solo sulla lista collegata al candidato sindaco o anche sia sul candidato sindaco che sulla lista collegata al medesimo candidato sindaco: in ogni caso il voto viene attribuito sia alla lista di candidati consiglieri che al candidato sindaco collegato. È eletto Sindaco il candidato che ottiene il maggior numero di voti. Nei comuni con più di 15.000 abitanti si può: – tracciare un segno solo sul candidato sindaco; in questo caso il voto viene attribuito solo al candidato sindaco; – tracciare un segno solo su una delle liste collegate al candidato sindaco o anche sia sul candidato sindaco che su una delle liste collegate al medesimo candidato sindaco: in entrambi i casi il voto viene attribuito sia al candidato sindaco che alla lista di candidati consiglieri; – esprimere il voto disgiunto, tracciando un segno sul candidato sindaco ed un altro segno su una lista non collegata: in questo caso il voto viene attribuito sia al candidato sindaco che alla lista non collegata. È eletto sindaco al primo turno il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi (almeno il 50% più uno); qualora nessun candidato raggiunga tale soglia si tornerà a votare domenica 9 giugno per il ballottaggio tra i due candidati più votati. Le preferenze si esprimono scrivendo negli appositi spazi il cognome (oppure il nome e cognome in caso di omonimia) dei candidati consiglieri comunali della lista votata.
Quanti voti di preferenza si possono esprimere? – Nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti si può esprimere una sola preferenza. – Nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti è possibile esprimere due preferenze per i candidati a consigliere comunale, scrivendone il cognome nelle apposite righe tratteggiate poste al di sotto del contrassegno di lista. In caso di espressione di due preferenze, queste devono riguardare una candidata di genere femminile ed un candidato di genere maschile (o viceversa), pena l’annullamento della seconda preferenza.
Nel caso in cui l’elettore si renda conto di avere sbagliato, può sostituire la scheda e ripetere la votazione? Si, secondo la più recente giurisprudenza, l’elettore che si rende conto di aver sbagliato nel votare può chiedere al presidente del seggio di sostituire la scheda stessa, potendo esprimere nuovamente il proprio voto. A tal fine, il presidente gli consegnerà una nuova scheda, inserendo quella sostituita tra le “schede deteriorate”.
Quali misure sono previste per agevolare l’esercizio del diritto di voto agli elettori non deambulanti? Gli elettori non deambulanti, iscritti in sezioni elettorali ubicate in edifici non accessibili mediante sedia a ruote, possono votare in qualsiasi altra sezione elettorale del comune allestita in un edificio privo di barriere architettoniche. Tali elettori, per poter votare, devono presentare, oltre alla tessera elettorale, una documentazione dalla quale risulti l’impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione, e cioè una certificazione medica rilasciata dall’azienda sanitaria locale oppure una copia autentica della patente di guida speciale. Il voto è espresso nella cabina o al tavolo appositamente allestiti per gli elettori non deambulanti.
Quali disposizioni sono state introdotte dalla legge 3 novembre 2017, n.165 in materia di trasparenza? Ai sensi dell’art.4 della legge 3 novembre 2017, n.165 e dell’art.11 della legge 24 gennaio 1979, n.18, in un’apposita sezione del sito internet del Ministero dell’interno (denominata “Elezioni trasparenti”) sono pubblicati – in maniera facilmente accessibile – per ciascun partito, movimento e gruppo politico organizzato che abbia presentato liste: a) il contrassegno depositato, con l’indicazione del soggetto che ha conferito il mandato per il deposito; b) lo statuto ovvero la dichiarazione di trasparenza. Nella medesima sezione del sito sono pubblicate, per ciascun partito, movimento o gruppo politico organizzato, le liste di candidati presentate per ciascuna circoscrizione.
È prevista la presenza di cittadini autorizzati a vigilare sulle operazioni di voto e scrutinio analogamente a quanto previsto per i rappresentanti di lista nelle elezioni politiche? Sì. I delegati delle liste dei candidati, indicati nella dichiarazione di presentazione di ciascuna lista, possono designare, presso ogni seggio elettorale, due propri rappresentanti, uno effettivo e l’altro supplente, per assistere a tutte le operazioni di voto e di scrutinio. I rappresentanti di lista designati devono essere elettori del comune. Tale requisito può essere accertato dalla tessera elettorale in possesso dei designati.