Legge della regione Liguria rimandata alla Corte Costituzionale

Regione Liguria - Sede Palazzo De Ferrari

Italia Nostra, Legambiente, Lipu e WWF “Per la tutela e la sicurezza dei torrenti e dei fiumi in Liguria giusta l’impugnazione alla Corte Costituzionale della Legge regionale ligure”.


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Ancora una volta una legge della regione Liguria viene rimandata alla Corte Costituzionale. Sotto i riflettori la Legge regionale n. 29 pubblicata sul B.U.R n. 18 del 29/12/2017 recante le “Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l’anno 2018”.

“Le semplificazioni sulla gestione di fiumi e torrenti volute dalla amministrazione regionale – commentano Roberto Cuneo, Presidente regionale di Italia Nostra, Santo Grammatico, Presidente di Legambiente Liguria, Aldo Verner, Delegato sezione Lipu Genova e Marco Piombo, Delegato WWF Liguria, – vengono giustamente impugnate. Rispettare le procedure amministrative significa in questo caso rispettare l’assetto idrogeologico del territorio evitando interventi inopportuni in alveo e rischiose esposizioni al rischio. Chiediamo al Presidente della Regione di cancellare le disposizioni previste e impugnate come atto per garantire la sicurezza dei cittadini e tutelare i nostri fiumi e torrenti”.

Il Dipartimento per gli Affari regionali e le Autonomie evidenzia i profili di criticità della legge che contrastano con gli art. 93 e 94 del. R.D. n. 523 del 1904, che pongono norme a tutela dell’assetto idrogeologico, e dunque riconducibili alla competenza esclusiva dello Stato ex art. 117, comma secondo, lett. s), Cost. In particolare, il sopra richiamato art. 93 prevede che «nessuno può fare opere nell’alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali di proprietà demaniale, cioè nello spazio compreso fra le sponde fisse dei medesimi, senza il permesso dell’autorità amministrativa», mentre il successivo art. 94, dispone che «nel caso di alvei a sponde variabili od incerte, la linea, o le linee, fino alle quali dovrà intendersi estesa la proibizione di che nell’articolo precedente, saranno determinate anche in caso di contestazione dal prefetto, sentiti gli interessati». Da qui l’illegittimità costituzionale ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lett. s), Cost.

Per le suesposte considerazioni con la delibera del Consiglio dei Ministri del 22/2/2018 è stato ritenuto che sussistano i presupposti per l’impugnativa della legge regionale in parola dinanzi alla Corte Costituzionale delle norma indicate.