Albenga, sindaco Guarnieri: nessuna incompatibilità per la mia carica. La risposta scritta a Tabbò

Sollevata tra le polemiche dai banchi della minoranza per voce dell’ex-sindaco di Albenga Antonello Tabbò nel Consiglio Comunale del 14 aprile, il neosindaco Rosy Guarnieri ha infine – con una formale risposta/documento datata 22 aprile ma resa nota solo oggi – respinto “con vigore l’assoluta infondatezza delle loro osservazioni e l’insussistenza di alcuna situazione di incompatibilità in capo alla mia persona”. Le motivazioni tecnico/legali, nel documento – indirizzato secondo regolamento al Presidente del Consiglio Comunale di Albenga  Massimiliano Nucera – che riproduciamo integralmente per i lettori del Corsara.

Albenga, 22 aprile 2010

All’Ill.mo

Presidente del Consiglio Comunale di Albenga

OSSERVAZIONI

AI SENSI DELL’ART. 63 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

In risposta alle osservazioni formulate da alcuni consiglieri di minoranza nella seduta del Consiglio Comunale del 14 aprile 2010 in merito ad una mia asserita e, come si vedrà, insussistente, posizione di “incompatibilità” alla carica di Sindaco ai sensi dell’art. 63 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per precisare quanto appresso.

Premesso che

  1. È innegabile che io sia comproprietaria di una porzione del fabbricato ubicato in Albenga, Fraz. Bastia, via alla Chiesa n. 9/11, censito al Catasto al Foglio 10, mappali 387, 472, 474 e 588 della sezione censuaria di Albenga;

  2. È altrettanto pacifico che, con permesso di costruire prot. n. 10438 del 4 ottobre 2007, il Comune di Albenga abbia assentito l’esecuzione sul predetto immobile di interventi di ristrutturazione di fabbricato con recupero di sottotetto esistente e cambio di destinazione d’uso da magazzino a negozio dell’immobile predetto;

  3. Con successivo provvedimento prot. n. 248 dell’8 ottobre 2009, il medesimo Comune ha ordinato la sospensione dei lavori assentiti, avendo rilevato una difforme indicazione d’ambito, un’errata valutazione delle modalità di edificazione e il mancato rispetto delle distanze minime tra i fabbricati ai sensi del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444;

  4. A seguito di tale provvedimento, con istanza presentata al Comune il 12 novembre 2009 – unitamente ad una dettagliata relazione tecnica – uno dei comproprietari, signor Domenico Pizzo, ha chiesto il rilascio del permesso di costruire parzialmente in sanatoria ed in variante al titolo edilizio precedentemente rilasciato;

  5. Con nota prot. n. 1161 del 12 gennaio 2010, pervenuta il 15 gennaio 2010, la Civica Amministrazione ha comunicato a tutti i comproprietari l’avvio del procedimento di diniego del rilascio del permesso di costruire, alla luce del parere contrario espresso dalla Commissione Edilizia Comunale nella seduta del 22 dicembre 2009, in forza del quale “… la sanatoria richiesta non è assentibile, in quanto l’intervento è in zona RB dell’ambito B13 e pertanto vanno rispettate le distanze di cui all’art. 9 del D.M. n. 1444/1968 …”;

  6. Poiché tale comunicazione era stata indirizzata anche a me (e non solo, quindi, al soggetto richiedente la sanatoria, signor Domenico Pizzo), ho ritenuto doveroso e rispettoso dell’attività della Civica Amministrazione presentare, in data 25 gennaio 2010, analitiche osservazioni ex art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241; peraltro, ad oggi, nessun provvedimento è stato ancora adottato dagli Uffici Comunali, in riscontro a tali osservazioni o in attuazione dell’intendimento palesato con la nota n. 1161 del 12 gennaio 2010;

  7. In ultimo, ho avuto l’onore di candidarmi alla carica di Sindaco del Comune di Albenga, in vista delle consultazioni elettorali fissate nei giorni 28 e 29 marzo 2010 per il rinnovo degli organi di governo comunali, e, ad esito delle predette operazioni elettorali, ho conseguito la maggioranza dei voti validi;

  8. Infine, in seno al Consiglio Comunale, nella seduta del 14 aprile 2010, Ella sollevava eccezione di incompatibilità, ai sensi dell’art. 63, quarto comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in relazione al predetto procedimento amministrativo,

Considerato che

non sussistono i presupposti della situazione di incompatibilità proditoriamente eccepita da alcuni consiglieri di minoranza e ciò sotto i diversi angoli visuali appresso esplicati ed illustrati:

A) Non trova applicazione, innanzitutto, l’art. 63 del Decr. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, laddove stabilisce che “… non può ricoprire la carica di sindaco”, ai sensi del comma 1, n. 4, “… colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile o amministrativo … con il comune …”.

Preliminarmente, occorre precisare che, secondo l’autorevole orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, l’amministratore ha una “lite pendente” con l’ente quando è “… titolare di una situazione soggettiva processuale, in un procedimento civile o amministrativo, caratterizzata da poteri e facoltà finalizzati a dare impulso al processo e comunque a consentirne, fino alla formazione del giudicato, lo svolgimento, la prosecuzione o la riassunzione …” (Cassazione Civile, Sez. I, 12 febbraio 2008, n. 3384).

Nel caso di specie, tuttavia, non è dato ravvisare la pendenza di alcuna “lite” fra me ed il Comune di Albenga, non avendo mai promosso alcuna azione giudiziale, né di natura civile, né di natura amministrativa, nei confronti dell’ente e, quindi, non essendo titolare di alcuna “situazione soggettiva processuale”.

Quanto al procedimento finalizzato al rilascio del permesso di costruire in sanatoria meglio descritto in premessa, occorre evidenziare che i competenti Uffici Comunali non si sono ancora pronunciati – né in senso favorevole, né in senso contrario – in merito alle osservazioni presentate dai comproprietari ex art. 10 bis legge 7 agosto 1990, n. 241.

A tale riguardo, non posso che ribadire quanto già evidenziato nel corso della seduta del Consiglio Comunale del 14 aprile 2010, ossia che lo svolgersi dell’anzidetto procedimento amministrativo appariva senz’altro orientato a precostituire una causa di incompatibilità a mio danno.

In effetti, non si spiegherebbe diversamente per quale motivo l’istanza di sanatoria sia stata presentata dal signor Domenico Pizzo e la comunicazione ex art. 10 bis Legge 7 agosto 1990, n. 241, sia stata inviata a tutti i comproprietari, me compresa, e non solo al richiedente.

Per parte mia, ho ritenuto di agire correttamente e, nel rispetto delle funzioni proprie degli Uffici Comunali, ho diligentemente riscontrato tale comunicazione, non sottraendomi all’invito a presentare osservazioni in merito ad un immobile di cui sono comproprietaria e che già era stato oggetto di contraddittori provvedimenti amministrativi, sfociati nel citato ordine di sospensione dei lavori.

Ne consegue che:

  1. nessuna “lite” può anche solo astrattamente ipotizzarsi, atteso che non è stato finora adottato alcun provvedimento conclusivo del procedimento, men che meno di carattere lesivo dei miei interessi legittimi;

  2. non risulto essere neppure parte del procedimento amministrativo in corso evidenziato in premessa, atteso che la relativa istanza è stata presentata dal signor Domenico Pizzo;

  3. in ogni caso, nessuna “lite” è stata da me promossa sia davanti al Giudice Ordinario, sia davanti al Giudice Amministrativo, non avendo intrapreso alcuna azione giudiziaria o esercitato alcun diritto processuale relativamente a tale, insussistente, procedimento giudiziario.

B) In ogni caso, quand’anche fosse pendente una “lite” con il Comune, il candidato eletto avrebbe il pieno diritto di optare per il mantenimento della carica elettiva, rimuovendo la circostanza che ne impedisce l’esercizio, giusto il disposto dell’art. 69 del Decr. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, (cfr. in proposito, Cassazione Civile, Sez. I, 17 dicembre 1999, n. 14204).

In tali situazioni, infatti, la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che “… ai fini della rimozione della causa d’incompatibilità per lite pendente, prevista dall’art. 63, comma 1, n. 4, d.lg. 267/2000, è necessario e sufficiente che il soggetto, il quale versi in una siffatta situazione, ponga in essere atti idonei, anche se non formalmente perfetti rispetto alla specifica disciplina che eventualmente li regoli, a far venir meno nella sostanza l’incompatibilità d’interessi realizzatasi a seguito dell’instaurazione della lite medesima. E poiché il sostanziale e incondizionato abbandono della vertenza elimina in radice la ragione di incompatibilità , la causa d’incompatibilità per lite pendente può essere esclusa in presenza di atti implicanti il sostanziale venir meno del conflitto, o il carattere pretestuoso della lite , inteso come artificiosa e maliziosa creazione o conservazione di una situazione di fatto diretta a danneggiare l’eletto …” (Cassazione Civile, Sez. I, 12 febbraio 2008, n. 3384).

Il candidato eletto ha il diritto, dunque, di adottare tutte le misure occorrenti a rimuovere la causa di incompatibilità e conservare in tal modo la carica di Sindaco, ovviamente laddove questa causa esista, sia stata opportunamente rilevata e non sia il risultato di una “…artificiosa e maliziosa creazione o conservazione di una situazione di fatto diretta a danneggiare l’eletto…”.

C) Infine, giova comunque, evidenziare che le norme in materia di incompatibilità e di restrizioni al diritto di elettorato passivo sono di stretta interpretazione, in quanto “… ogni limitazione al diritto medesimo ha carattere di eccezione rispetto al generale e fondamentale principio del libero accesso, in condizioni di eguaglianza, di tutti i cittadini alle cariche elettive (Corte Cost. 5 luglio 1991, n. 310 e 6 maggio 1996, n.141; Cassazione Civile Sez. III, 18 febbraio 2000, n. 489).

Di conseguenza, sarebbe illegittima ogni indebita estensione della loro portata applicativa oltre i limiti specificamente ed espressamente individuati dalle norme medesime e, quindi, in relazione alla situazione che si è dettagliata in premessa o alla proposizione di liti o controversie ad opera di soggetti diversi.

Ribadisco, dunque, con vigore l’assoluta infondatezza delle loro osservazioni e l’insussistenza di alcuna situazione di incompatibilità in capo alla mia persona.

Con osservanza.

Rosalia Guarnieri

12 Commenti

  1. …Mary@ apprezziamo il tuo intervento per porti superpartes e neutrale come il tuo ruolo di giornalista potrebbe contemplare ma, ricordiamo a tutti i garantisti che , quando si opta per la vita pubblica e di mestiere si esercita la politica (sia all’opposizione che in maggioranza) sarebbe opportuno PRIMA di erigersi a censori, accusatori, amministratori (mi pare anche con deleghe specificamente interessate dalla vicenda personale) accertarsi di essere in regola…. Come minimo!

  2. Ma quanti hanno,”abusato”, sapendo che si poteva sanare con un condono?? Ma fate il favore, avvocati , commercialisti e consulenti , avete indirizzato voi come fare, per aggirare la legge, con il condono!! E lo stato stesso che lo ha permesso,calcolando l’introito che ne avrebbe avuto, nelle casse delle imposte, ma per favore , non gettate m.. su altri, guardatevi a casa vostra che e’ meglio. E ribadisco,alla vecchia giunta ingauna, avete dato permessi edilizi ad aziende agricole, costituite esclusivamente, per costruirsi la villetta, ma l’azienda agricola non “esiste”strutturalmente,pensate piuttosto a fare crescere Albenga, in un modo sano, e non con i soliti sotterfugi, i tempi sono cambiati, e voi dovete adeguarvi.

  3. Ingauno vero, andiamo a vedere le concessioni rilasciate dalla vecchia giunta, ad amici, parenti,??? Si scoprirebbero,molte pecunie,ma innanzi tutto,abusi di potere,occultato, per facilitare una stretta cerchia di persone, ed una di queste ne sono testimone, i furbetti han spiegato molto bene come aggirare le leggi, ma peccato che nonostante le sia stato spiegato, questo fa’ tutt’altro , e prima ho poi ,se qualche suo vicino,avvisasse la magistratura,non so’ come possa giustificare,aver addirittura costruito la “villetta” !!?? Ma innanzi tutto chi a permesso cose del genere,e chi e’ andato a vedere l’inizio lavori?Ma il tutto e’ cominciato con la vecchia giunta, sara’ per questo che hanno sospeso i lavori,ma intanto sono arrivati al tetto, non sara’ mica che vogliano far cadere la Guarnieri per far si che non si scopra nulla,prima , che sia troppo tardi??

  4. @ingauno vero – in ogni caso, da garantista, attenderei le fasi che da sempre accompagnano un processo: rinvio a giudizio, condanna o assoluzione in primo grado, appello, … Il garantismo non è qualcosa che si usi con gli amici o contro chi non ci piace. sono e sarò garantista sempre, ovvio che non si sta parlando di impunità, ma di giustizia. Poi non stiamo parlando di reati gravi, ma di qualcosa che a volte può capitare quando si parla di edilizia, di leggi farraginose, spesso in contrasto una con l’altra. Insomma il Sindaco Guarnieri non può essere abbattuta dall’opposizione su queste vicende, ma politicamente, su programmi, ect ect. per il resto io la penso così, chiunque sia la persona, di destra, di centro, di sinistra!

  5. …no terza media…. infatti le deleghe sono state strategicamente assegnate. Sgnecck ha i lav. pubblici ma non credo che come “professionista” °(in cosa…?) si occupi di tale settore (almeno ce lo auguriamo tutti…:-)))… L’estratto era teso a significare come i “nemici di roma ladrona” siano in realtà molto ben organizzati e si preoccupino di riuscire a occupare “careghe” come gli altri: anzi, peggio! … intanto vediamo che fine fà la bottiglietta di gazzosa che ha in mano….

  6. …Alberto da Giussano@>> le mie erano considerazioni. Non vi è dubbio che potrebbe anche passarla liscia, nonostante le evidenze degli atti…
    Mi spiace non poterla accontentare circa la curiosità delle sue puerili affermazioni. La invito, comunque, a non utilizzare MAI PIU’ CON ME l’aggettivo “sinistro” o “sinistrorso” nel rivolgersi alla mia persona. E’ ininfluente il mio orientamento politico in un caso del genere.
    Credo che il ricorso alle sentenze possa essere un ausilio che non deve eludere la corretta applicazione della norma di riferimento. In questo caso non vedo molti dubbi interpretativi…. Le osservazioni di Tabbò non erano illazioni, bensì legittime e doverose richieste di chiarimenti che la tua compagine o banda o accozzaglia non avrebbe esitato, parimenti, a inoltrare in una simile situazione. Ho reperito un interessante documento della
    “LEGA NORD PER L’’IINDIIPENDENZA DELLA PADANIIA-SEGRETERIA POLIITICA FEDERALE” sull’ineleggibilità e ove si preoccupano di analizzare tutte le cause atte a “non perdere la careghina” o a “salirci” . Riporto un divertente stralcio:
    “L’art. 78 del testo unico prevede che i componenti la giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall’esercitare attività in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato. Occorre sottolineare che lo spirito della norma è prontamente aggirato modificando le deleghe all’interno della giunta.
    Vale a dire che il sindaco che ha mantenuto la delega all’urbanistica e che è ingegnere libero professionista esercitante attività sul proprio territorio, deve semplicemente assegnare la delega all’urbanistica ad altro assessore che non versi in tale situazione. ” …:-)) (hanno fatto in fretta ad imparare..!!!)
    Cordiali saluti a lei e alla sua simpatica ed allegra compagnia.

  7. @ingaunoVERO
    Ah però, da come sei informato e/o preparato sembri quasi quasi l’ex primo cittadino o il suo capo l’ex vice!!! Però mi sà che non hai studiato proprio bene, mi duole dirti che di insanabile non c’è nulla, se non credi a me vatti a fare un giro negli uffici per visionare il parere della regione (se è già arrivato) e il parere della commissione edilizia e potrai vedere con i tuoi occhi che tutte le illazioni avanzate dall’ex primo cittadino erano pretestuose ed infondate e costruite ad arte dalla giunta da lui presieduta per pararsi il culo (scusa il francesismo) da una sicura sconfitta elettorale.
    E’ ora che voi sinistrorsi la smettiate di arire bocca solo per darle aria… informatevi!!!

  8. Singolare difesa quella degli azzeccagarbugli compagni di ventura di Rosalia…
    Vorrei esprimere qualche considerazione che dovrebbe far riflettere.
    Esistono alcuni fatti ed elementi incontrovertibili che non depongono certo a favore della nostra furba e intraprendente siciliana:
    – Il neo-eletto Sindaco ha commesso un abuso edilizio, materia penale, nel territorio del comune che ora amministra. Per questo la pratica è verosimilmente già sul tavolo del palazzo a punta di Savona.
    -Il progetto presentato per la realizzazione delle mansarde era omnicomprensivo per i lavori anche al resto del fabbricato;
    -L’abuso edilizio commesso nelle mansarde è, ad oggi, insanabile con gli attuali strumenti, e quindi non resta che la demolizione delle opere. Credo che l’incompatibilità la deciderà indirettamente il Tribunale.

    Davvero “acrobatiche” le evoluzioni compiute dai colleghi di Tabbò per cercare di difendere la nostra cementificatrice, dovendo ricorrere a discutibili e incerti sillogismi legali, sulla base della sentenza invocata, dove emerge la strumentale e improbabile tesi ostentata quale perno dell’architettura nella strenua difesa del Sindaco:

    Cassazione Civile, Sez. I 12 febbraio 2008, n. 3384
    “(Omissis)… è stato già rilevato dalla giurisprudenza di questa Corte che, come si richiede, per la sussistenza della causa di incompatibilità derivante dalla pendenza di una lite, che la pendenza della lite stessa sia effettiva e non meramente potenziale..”

    Ma che potenziale….piu’ reale di così! E’ un abuso edilizio il quale per sua natura resta visibile al sole per anni, trattandosi di cemento armato (materiale che l’interessata e la giunta conoscono bene).

    La sentenza prosegue con dissertazioni tese a considerare che, laddove i motivi del contendere possono essere rimossi, venendo ad esaurirsi la lite terminerebbe con essa anche l’incompatibilità (detto con parole semplici).

    Si osserva che i motivi del contenzioso , e senza dubbio un tale abuso configura, sotto l’aspetto Urbanistico, un comportamento illecito nei confronti della norma urbanistica comunale e regionale vigente nel territorio comunale e quindi generi esaustivi motivi per configurare la nascita di una lite o un contenzioso con l’amministrazione della quale è a capo.
    Come si fa a rimuovere il motivo del contenzioso se lo stesso non è sanabile? A poco servirà la richiesta di sanatoria…
    Inoltre, la lite non è certo nata ad iniziativa dell’interessata bensì è automatica generata dall’abuso edilizio accertato come atto dovuto. Contravvenire a norme urbanistiche non è motivo di contenzioso con il Comune?

    Come eliminare queste cause di incompatibilità se l’abuso non è sanabile e quindi il regime in termini di pena potrebbe essere o la rimessa in pristino o la demolizione o la confisca (chi la firma l’ordinnza? lei medesima?) ma il reato commesso non verrebbe cancellato dalla ruspa da che altro e permarrebbe, determinando la condanna e la corrispondenza con quanto contemplato dalla 267/2000, tali da mandare a casa la signora.
    Inoltre, laddove l’interessata, dichiarando che tra lei e l’amministrazione non esiste lite o contenzioso, confidasse sul fatto che le mansarde sono di proprietà di persone diverse da ella medesima, anche volendo escludere l’eventuale strumentalità dell’eseguita operazione di frazionamento della proprietà e relative volture, il giudice nella ricerca della figura responsabile a cui vanno addebitate le responsabilità penali (che sono personali) in relazione all’abuso, potrebbe accertare anche che queste ultime non coincidono con il titolare della proprietà, bensì su chi ha ordinato/agevolato/commissionato etc. l’opera abusiva….

    A questo proposito, visto che piacciono tanto le sentenze, all’uopo sovviene quella della Cass. Sez. III n. 40019 del 27 ottobre 2008 (ud. 18 set. 2008) sulla responsabilità del proprietario:
    “Il principio della responsabilità penale comporta che un soggetto può essere ritenuto concorrente nel reato solo se ha dato un contributo causale, a livello ideativo preparatorio o esecutivo, alla commissione del fatto criminoso o anche se ha dato un apporto causale qualificato di ordine psicologico alla commissione del fatto; un contributo che deve tradursi nell’avere istigato altri a commettere il reato o nell’avere assicurato un proprio aiuto o sostegno e, quindi, nell’avere determinato o rafforzato l’altrui proposito criminoso. Non basta, quindi, per configurare una partecipazione nel reato la mera adesione al progetto criminoso, il semplice consenso o la sola approvazione che non si risolvano in un contributo materiale alla realizzazione del fatto. Pertanto il proprietario, risponde dei reati edilizi non in quanto tale, ma solo se abbia la disponibilità dell’immobile e abbia dato incarico dei lavori o li abbia eseguiti personalmente, mentre, se l’incarico sia stato dato da altro proprietario o da altro detentore, non può essere ritenuto responsabile dell’abuso anche se abbia espresso adesione alla realizzazione dell’opera. Inoltre, un soggetto, per il mero fatto di essere proprietario dell’area, non ha dovere di controllo dalla cui violazione derivi responsabilità penale per la costruzione abusiva”.

    Ma forse non è il caso di far troppo affidamento su sentenze, le quali come noto, non costituiscono Legge e delle quali il Giudice potrebbe anche non tener conto. Particolarmente quando non sussistono particolari difficoltà nel classificare reati come questo.
    Pare infatti che il caso sia più semplice di quanto lo si voglia far apparire e non mancano tutti gli elementi aggravanti come per esempio il fatto che il Sindaco detenga per sé le deleghe all’urbanistica ed edilizia privata, in maniera “lievemente” in conflitto di interessi con la pratica di cui si discute.
    L’incompatibilità della carica potrebbe essere determinata in maniera indiretta dalla Procura della Repubblica.
    Un bel ginepraio…. per la nostra Sindaco.

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