Non punibilità del fatto, chiarezza sulla nuova norma: non chiamatela depenalizzazione!

di Francesco Canobbio – Ieri il Consiglio dei Ministri ha dato l’ok Martelletto da giudice 01definitivo allo schema di decreto legislativo con il quale si andrà ad introdurre l’istituto della non punibilità, di cui tanto si è discusso nelle scorse settimane.

Il nuovo art. 131 bis del codice penale consentirà di escludere la punibilità (non il procedimento penale) nel caso in cui, “per le modalità della condotta o per l’esiguità del danno o del pericolo, l’offesa sia di limitata rilevanza”.
L’irrilevanza dell’offesa sarà sempre esclusa nel caso di: motivi abietti o futili, crudeltà, sevizie, condizioni di incapacità di difendersi della vittima e condotte abituali.

Non si tratta di una depenalizzazione, come si continua a leggere sui social network, infatti l’eventuale provvedimento di archiviazione per tenuità del fatto sarà inserito nel casellario giudiziario ed avrà effetti diretti nel giudizio civile di risarcimento del danno.

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In particolare va evidenziato che questa nuova tipologia di archiviazione avrà l’effetto di costituire un vero e proprio giudicato penale che accerterà in maniera definitiva la commissione di un reato il quale potrà essere eventualmente risarcito in sede civile.
Inoltre la persona indagata, potrà avere interesse ad una pronuncia di piena assoluzione e non ad un provvedimento di cui resta traccia nel casellario giudiziario, ed infatti è prevista la possibilità per l’indagato di opporsi a questo tipo di archiviazione.

La finalità dell’intervento è essenzialmente quello di alleggerire il carico giudiziario da quei procedimenti penali di tipo “bagattellare”, bisognerà ritornare sull’argomento tra qualche mese per verificare i risultati di questa riforma.