Per Melgrati nuova Assoluzione perché il fatto non costituisce reato

Ancora una assoluzione per il capogruppo di Forza Italia in Consiglio Marco Melgrati B1 00Regionale per fatti accaduti quando Marco Melgrati era Sindaco di Alassio. Questo di fatto è l’ultimo di una lunga serie di processi che hanno visto l’ex Sindaco 23 volte rinviato a giudizio per fatti a lui addebitati come Assessore o Sindaco di Alassio. Ancora una volta è stata provata la buona fede, l’onestà intellettuale e morale di un Sindaco che ha avuto il coraggio di affrontare e risolvere nodi spinosi per la Sua città, vedi il Grand Hotel, l’Aurelia Bis, l’ampliamento del Porto, la casa di riposo per anziani, il Campo Sportivo, per citare quelli più eclatanti.


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“Ho sempre avuto piena fiducia nella Magistratura Giudicante”, dichiara Melgrati. “il Collegio giudicante era lo stesso del processo per concorso in abuso edilizio, concorso morale in abuso d’ufficio e concorso in danno ambientale per il Grand Hotel di Alassio, per il quale ero stato assolto per non aver commesso il fatto. Credo che abbiano imparato a conoscermi, e abbiano capito la mia buona fede. Ringrazio il mio amico e avvocato, l’On. Franco Vazio e il Suo studio, che ancora una volta mi hanno mirabilmente supportato e difeso, nonostante sia un covo di comunisti”.

“Sono felice in maniera esponenziale, anche perché se fossi stato condannato sarebbe scattata la Legge Severino con la sospensione dal Consiglio Regionale e l’incandidabilità; credo anche che a rodersi dentro sia qualche esponente del mio stesso partito, che si vedeva già spianata la strada per le Regionali, e invece io ci sono; mi fa ulteriormente piacere perché quello che ho fatto è stato un atto di giustizia “sociale” nei confronti dei gestori delle SLO, per dei peccati assolutamente veniali”. Con questo processo si concludono tutti i procedimenti a mio carico come Sindaco di Alassio, e è stata ancora una volta sancita la mia correttezza e trasparenza”.

Ma ora i fatti, spiega lo stesso Melgrati: “Mi sono state contestate le archiviazioni di sanzioni in seguito a verbali di contestazione della Guardia di Finanza ai gestori delle Spiagge Libere Comunali in capo a tre società che avevano l’appalto delle Spiagge Libere Comunali (S.L.O.), sanzioni che erano state preparate ed erano state sottoposte al sottoscritto dagli Uffici Comunali. Per gli stessi verbali in data 31 ottobre 2005 gli uffici mi avevano predisposto una Ordinanza e Ingiunzione, con la sanzione di euro 1.038,07, regolarmente notificata al Presidente della Cooperativa Futuro. Per le stesse infrazioni, contestate alla soc. Futuro, regolarmente sanzionata, erano stati emessi dalla Guardia di Finanza 6 verbali ad ognuno dei conduttori delle 6 S.L.O.. Per questi verbali era stata avviata la procedura prevista dalla Legge: le memorie difensive dei gestori; l’audizione alla presenza di funzionari comunali e del Sindaco e, solo poi, in virtù del fatto che la sanzione era già stata comminata alla Soc. Cooperativa Futuro (e verosimilmente e sicuramente, a mia memoria, anche a una delle altre due società, ma non ne ho potuto ritrovare traccia) e delle giustificazioni fornite, avevo, come Sindaco, archiviato le pratiche. Ritenevo di poterlo fare perché:
1)Avevo già sanzionato, con provvedimento di Ordinanza e Ingiunzione, a mia firma, la soc. Cooperativa Futuro nella persona del Presidente Pro Tempore per gli stessi verbali.
2)Avevo già firmato io i provvedimenti di contestazione alla soc. Cooperativa Futuro e alle altre società Cooperative (peraltro pagate dalle soc. Cooperative in quanto tali) , ai conduttori, per conto della Soc. Cooperativa Futuro (e delle altre) e quindi ritenevo che, se li avevo firmati io come Sindaco, avrei potuto annullarli nella stessa veste.
3)Il testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti Locali (D.Lgs. 267/200, all’art. 107, funzioni e responsabilità della Dirigenza, all’art. 3 comma g, che disciplina in maniera puntuale i provvedimenti di esclusiva potestà dei Dirigenti Comunali, non prevede espressamente la competenza demaniale (e i funzionari Comunali, come si è evinto dalla testimonianza del Dott. Valdiserra, Vicesegretario Comunale, non avevano una idea chiara ed univoca sull’attribuzione delle competenze), e fa espresso riferimento alle competenze in materia urbanistica ed edilizia e non al Demanio.
4)Nel parere Legale che avevo richiesto al legale interno del Comune, Avv. Contri, in data 9 gennaio 2006, era espressamente scritto, richiamando il disposto del predetto Testo Unico, che: al di fuori di queste materie (Urbanistiche ed Edilizie) e senza una precisa disposizione statutaria (non presente nello Statuto del Comune di Alassio) che preveda espressamente l’attribuzione in capo al Dirigente dei poteri sanzionatori nella materie sulle quali la legge non individua esplicitamente l’autorità di riferimento, si deve ritenere che l’autorità locale sia da intendere ancora con la figura del Sindaco. Il parere richiamava poi la necessità di redigere un regolamento per disciplinare le funzioni spettanti al Sindaco e/o ai funzionari (tesi del tutto arbitraria non supportata dal testo della legge). Inoltre il Sindaco, a cui in primis veniva indirizzato il parere, veniva messo in guardia dalla possibilità (in caso di attribuzione della competenza ai dirigenti) di contestazioni in sede giudiziaria in difetto di competenza del Sindaco, in particolare da coloro che sono stati sanzionati con ordinanza-ingiunzione, con aggravio di costi per la difesa da questi ricorsi da parte dell’Ente.
5)Inoltre, il dirigente del Comune, da me interpellato, come acclarato dalla deposizione davanti a questo tribunale, si rifiutava di espletare la procedura prevista dalla legge, cioè l’istruttoria con le memorie di difesa dei “sanzionati”, con l’audizione e il successivo “verdetto”, con la giustificazione che se la Guardia di Finanza aveva emesso i verbali, questo dovevano essere pagati e basta!
6)Credo poi, e questa è una mia convinzione (anche se in Italia, al contrario di altri Paesi, come Stati Uniti, Canada, Messico, Argentina, India, non è un diritto costituzionalmente garantito) che non si possa reiterare la stessa sanzione, per il principio di diritto di “ne bis in idem”, in quanto la sanzione era già stata comminata alle società che avevano in capo l’appalto delle spiagge libere attrezzate comunali, come si evince dall’Ordinanza Ingiunzione di cui sopra, a carico della soc. Cooperativa Futuro.

Devo poi aggiungere che, a rafforzare le mie convinzioni e la mia buona fede, questi verbali da 1.000 euro erano in capo ai conduttori delle Spiagge Libere Comunali, persone non certo agiate, soci delle Cooperative, che traevano da questa gestione a mala pena il loro salario mensile. Quindi, con il concetto del buon padre di famiglia, che un Sindaco deve sempre avere, oltre che per quanto già esposto, dopo la lettura delle memorie difensive, l’audizione dei conduttori delle S.L.O., e soprattutto in virtù della sanzione già fatta pagare per gli stessi verbali (come si evince chiaramente dalla lettura della Ordinanza- Ingiunzione in capo alla Soc. Cooperativa Futuro) ero arrivato alla determinazione di dover archiviare le pratiche. Mi si è contestato che le archiviazioni non erano sufficientemente motivate, ma la motivazione era contenuta non già nel procedimento di archiviazione ma nelle memorie difensive, che erano state accolte, seguendo la procedura di legge. Inoltre non era la prima volta che accadeva un fatto simile; infatti già in data 29 settembre 2005, senza mia alcuna sollecitazione, gli uffici comunali mi avevano preparato e messo alla firma l’archiviazione di un provvedimento analogo. E sicuramente ce ne saranno stati altri, ma le mie capacità investigative non sono paragonabili a quelle della Procura. In seguito ad un verbale di accertamento di violazione n.42/2005 emesso dall’Ufficio Circondariale Marittimo di Alassio, esaminata la documentazione agli atti dell’Ufficio e la memoria difensiva del titolare dello stabilimento balneare (si trattava dell’ostruzione del libero passaggio a mare nelle ore notturne con la posa di un cancello) avevo firmato l’archiviazione di quel provvedimento. Ora, non essendo un tuttologo o un legale, mi attenevo a quanto preparato dai funzionari e dirigenti del Comune, fidandomi di Loro. Non ho preparato io i provvedimenti, non li ho sollecitati, e già in allora avevo chiesto se, in base al Testo Unico, non fossero di competenza dei Dirigenti. La risposta era stata che per le pratiche demaniali la competenza era in capo al Sindaco (con il parere favorevole del Legale del Comune), e io, con assoluta buona fede, me ne sono stato. Per concludere, sono convinto di aver agito in buona fede, senza dolo, e soprattutto senza vantaggi personali per questi provvedimenti che ritenevo corretti. I miei genitori mi hanno insegnato tante cose, ma mi hanno inculcato 4 fondamentali principi: la Fede in Dio (e Dio sa quanto ho pregato in questi giorni), l’amore per il mio paese inteso come Patria, il Lavoro come fondamento di vita e l’Onestà. Ho sempre ispirato la mia vita a questi principi, e continuerò a farlo”.