Melgrati e Bagnasco: Presentate in VI Commissione le modifiche alla Legge dei Sottotetti

Presentata in VI Commissione la modifica del Decreto di Legge sulla Legge Marco Melgrati B1 00dei sottotetti; lo fanno sapere il capogruppo di Forza Italia Marco Melgrati e il consigliere Roberto Bagnasco. «La novità più interessante è il rinvio ai Comuni per una disciplina del recupero dei sottotetti che potrà introdurre modifiche in senso più restrittivo o ampliativo della norma di rango regionale. Di grande interesse la possibilità dei Comuni di estendere gli effetti della legge 24 del 2001 agli edifici esistenti fino all’approvazione della presente Legge di modifica della 24/01. Eliminato poi dal testo della legge il richiamo alla Ristrutturazione Edilizia, ripreso solo per definire la categoria di intervento nei limiti del 20% di ampliamento previsti dalla Legge 16/08. Per questi interventi parrebbe applicabile la norma introdotta dal Decreto del Fare. Per gli interventi eccedenti il 20%, i Comuni possono definire, con variante urbanistica semplificata, definire le zone dove i sottotetti possono essere recuperate oltre al parametro del 20%, senza obbligo di reperimento dell’indice edificatorio, con la definizione di nuova costruzione, senza cioè le deroghe delle distanze. Altra novità di rilievo è quella dell’estensione della media matematica di m. 2,30 (2,10 per i locali accessori e servizi) ai locali sottotetto esistenti, estendendo la norma di cui alla legge 16/08 che vale per le nuove costruzioni».
«Valutiamo positivamente, continuano Melgrati e Bagnasco, l’abbandono di modifiche alle misure minime, presenti nella precedente bozza di legge, riportate a m. 1,50 per gli spazi ad uso abitazione e m. 1,30 per quelli ad uso accessorio, con la media di m. 2,30 e di m. 2,10 per i locali accessori; come è positiva la cancellazione del limite del 10% del volume geometrico come percentuale massima di incremento (prevista nel D.D.L. originario), mentre viene inserito il limite dell’altezza massima riferita agli edifici circostanti, quando non prevista nei Piani Urbanistici comunali. Come positivo è il rinvio al Permesso a Costruire se viene modificata la sagoma degli edifici, togliendo responsabilità ai progettisti (in precedenza l’istanza prevista era la D.i.a.). Questa proposta di modifica della Legge dei Sottotetti prevede anche modifiche alla legge 16, con particolare riferimento al Decreto del Fare, per adeguare la Legge 16 alle modifiche introdotte dal Legislatore Nazionale ai vincoli sulle distanze dai fabbricati. Abbiamo sottoposto agli uffici la norma votata e approvata dalla “rossa” regione Emilia Romagna, ritenuta da molti, anche tra gli avvocati della nostra Regione, una norma scritta bene, che recita: “3 bis. In attuazione dell’articolo 2 bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), gli edifici esistenti, che siano oggetto di interventi di qualificazione del patrimonio edilizio esistente, di riqualificazione urbana, di recupero funzionale, di accorpamento ovvero di ogni altra trasformazione espressamente qualificata di interesse pubblico dalla disciplina statale e regionale vigente, possono essere demoliti e ricostruiti all’interno dell’area di sedime o aumentando la distanza dagli edifici antistanti, anche in deroga ai limiti di cui all’articolo 9 del decreto del Ministro dei Lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, fermo restando il rispetto delle norme del codice civile e della disciplina di tutela degli edifici di valore storico architettonico, culturale e testimoniale di cui all’articolo A-9 dell’allegato della presente legge. Gli eventuali incentivi volumetrici riconosciuti per l’intervento possono essere realizzati con la soprelevazione dell’edificio originario, anche in deroga agli articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968, nonché con ampliamento fuori sagoma dell’edificio originario laddove siano comunque rispettate le distanze minime tra fabbricati di cui all’articolo 9 del medesimo decreto o quelle dagli edifici antistanti preesistenti, se inferiori. 3 ter. Le disposizioni di cui al comma 3 bis prevalgono sulle diverse previsioni sulla densità edilizia, sull’altezza degli edifici e sulle distanze tra fabbricati previste dagli strumenti di pianificazione urbanistica comunale”».
«A volte conviene “copiare” da chi ha già prodotto una norma di legge Regionale scritta bene e chiara, concludono Melgrati e Bagnasco. Non si vergogni l’assessore a recepire una norma approvata dall’Emilia Romagna che ha dimostrato la Sua validità. Vogliamo ricordare che questa legge (la 24 del 2001) è stata approvata dalla giunta Biasotti di Centro-destra, e ha già dato ottimi frutti nel recupero di unità abitative senza consumo del territorio. Una buona legge che oggi ha bisogno solo di essere aggiornata e migliorata, per evitare l’impasse dato dall’interpretazione “diversa” dei funzionari dei Comuni, e l’impugnativa al Tar, che peraltro con una sentenza di Luglio ha sancito la bontà della legge, modificando l’orientamento precedente, anche in seguito all’approvazione del Decreto del Fare».


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